Rapporto sui risultati

Consultazione 2020/48: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi) · 18 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Modifica del Codice civile (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)

nozione nell’ambito dell’esame delle circostanze concrete del singolo caso, un altro62 propone di sostituirla nel testo di legge con l’espressione usata nel rapporto esplicativo («dopo essere venuto a conoscenza dell’usurpazione secondo buona fede»).

3.2.2 Concretizzazione dell’intervento delle autorità (art. 926 cpv. 3 AP-CC)

Molti partecipanti63 concordano sull’introduzione nel testo di legge dell’obbligo delle autorità di intervenire. Rimandando al rapporto esplicativo (pag. 29), un’associazione64 constata positivamente che la modifica dell’articolo 926 capoverso 3 AP-CC codifica semplicemente la giurisprudenza del Tribunale federale. Anche un’altra associazione65 apprezza il fatto che il rapporto riprenda questa giurisprudenza del Tribunale federale ed è del parere che la disposizione non avrà alcuna ripercussione sulla prassi attuale delle forze di polizia. Un’organizzazione66 chiede che la polizia si faccia carico dell’esecuzione a livello cantonale e cittadina e che eventuali spese e costi di questi interventi siano interamente addebitati agli occupanti e non ai possessori. Un’associazione67 sperava che il progetto avrebbe eliminato ulteriori ostacoli, in particolare limitando il margine di manovra dei Cantoni nel garantire l’intervento delle autorità. Sebbene il diritto di polizia continuerà a disciplinare l’attuazione della tutela del possesso, un Cantone68 spera che la nuova formulazione dell’articolo 926 capoverso 3 AP-CC comporti una revisione del diritto cantonale nonché un’armonizzazione e una maggiore efficienza delle disposizioni cantonali in materia di intervento delle forze dell’ordine.

Pur accogliendo positivamente la codificazione dell’obbligo d’intervento delle autorità, tre partecipanti69 chiedono che in questo modo non si pregiudichi la capacità di agire del proprietario in caso di occupazione di immobili. Un partito70 chiede quindi che l’articolo 926 capoverso 3 AP-CC sia completato con il periodo «Se l’intervento dell’autorità non è tempestivo o non è prevedibile in tempo utile, egli può riprendere personalmente il possesso dell’immobile», sostenendo che l’autotutela nella protezione del possesso debba essere possibile e ammessa laddove la prassi della polizia in caso di occupazione di immobile sia molto rigorosa. Anche un’associazione71 chiede di integrare in tal senso l’articolo 926 capoverso 3 AP-CC, in quanto teme che altrimenti la modifica proposta non avrà alcuna ripercussione sulle

differenti prassi adottate nei vari Cantoni in caso di occupazione di immobili. Altre due

organizzazioni72 si esprimono in modo analogo, richiamando l’attenzione sul fatto che il proprietario non espellerebbe gli occupanti da solo, ma farebbe intervenire la polizia, tanto più che l’avamprogetto prevede esplicitamente che siano previamente coinvolte le autorità responsabili. Se pratiche cantonali rigorose in fatto di sgombero degli immobili occupati abusivamente non dovessero cambiare (come esempio si cita la prassi adottata dal Canton Vaud), temono inoltre che il progetto non riesca a produrre alcun effetto.

62 TG (pag. 1).

63 SO (pag. 2), UDC (pag. 2), CGI (pag. 2), FRI (pag. 3), SVIT (pag. 2 seg.).

64 CDDGP (pag. 1 seg.).

65 UCS (pag. 2).

66 SVBK (pag. 1).

67 SVIT (pag. 2 seg.).

68 TI (pag. 2).

69 VD (pag. 2), UDC (pag. 2), APF (pag. 4).

70 UDC (pag. 2).

71 APF (pag. 4).

72 CP (pag. 2), USPI (pag. 3).