Rapporto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)

titolo, deve essere integrato nei nuovi capoversi 2 e 3 con le distanze tra linee in cavo e impianti di cisterne interrati, anch’esse sinora contenute nell’allegato 19. Anche il precedente capoverso 2 dell’articolo 133 è trasferito nel capoverso 4. Pertanto il precedente articolo 133 può essere abrogato senza sostituzione.

L’articolo 68 OLEl deve essere adattato alle mutate condizioni quadro tecniche. Poiché attualmente le linee elettriche sono sempre posate con tubi protettivi, la regolamentazione speciale concernente la profondità di interramento delle linee in cavo senza tubo protettivo nel capoverso 2 può essere abrogata e sostituita da una norma generale. Nel capoverso 4 viene attribuita all’organo di controllo la facoltà di autorizzare deroghe.

Modifica dell’ordinanza del 26 giugno 2019 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC, RS 746.11)

Articolo 26 capoverso 3 lettera e

Si vedano i commenti all’articolo 63.

Articolo 26 capoverso 3 lettera f

Il piano per contenere al minimo i danni per tutti i gestori è già contenuto direttamente nei mansionari delle organizzazioni di picchetto oppure nella documentazione per l’«organizzazione delle riparazioni in caso di avarie» secondo la lettera e. Pertanto la lettera f può essere abrogata senza sostituzione.