Rapporto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente
la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)
1. Punti essenziali del progetto
L’ordinanza del 4 aprile 2007 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS
746.12) contiene le prescrizioni tecniche di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto in condotta di petrolio e gas naturale o altri combustibili o carburanti liquidi o gassosi designati dal Consiglio federale. Il contenuto dell’OSITC viene adeguato al più recente livello della tecnica e alla prassi delle autorità di vigilanza. Le principali modifiche riguardano l’inserimento dei perimetri di protezione nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (RDPP), il controllo del tracciato, i requisiti delle prove di tenuta per le condotte di trasporto di carburanti e combustibili liquidi nonché il sistema di individuazione delle rotture nelle condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale. Questi sistemi di sicurezza mirano ad accrescere la protezione per le persone e l’ambiente.
Secondo l’articolo 52 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta (LITC; RS 746.1) il Consiglio federale stabilisce i requisiti che gli impianti devono avere a tutela di persone, cose e beni giuridici rilevanti. Il Consiglio federale può così adeguare i requisiti degli impianti di trasporto in condotta al livello attuale della tecnica.
2. Ripercussioni finanziarie, sulle risorse umane e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
La revisione totale dell’OSITC non ha alcuna ripercussione sulla Confederazione. Ad eccezione dell’iscrizione nel Catasto RDPP dei perimetri di protezione degli impianti di trasporto in condotta, non risultano esserci a tutt’oggi ripercussioni finanziarie e sul personale nemmeno per i Cantoni.
3. Ripercussioni sui gestori di impianti di trasporto in condotta
Le restrizioni di diritto pubblico della proprietà devono essere compatibili con la garanzia della proprietà in quanto istituto e tutela dei diritti individuali del proprietario contro gli interventi dello Stato. Ciò presuppone che non eliminino o pregiudichino la proprietà come istituto dell’ordinamento giuridico,
che poggino su una base giuridica, che siano di interesse pubblico e che siano proporzionate (v. Häfelin / Müller / Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a edizione, n. 2455).
Secondo gli articoli 31 LITC e 43 OSITC gli impianti di trasporto in condotta devono essere mantenuti in condizioni tali da garantire un esercizio ininterrotto e sicuro. La richiesta di installare negli impianti di nuova costruzione o di riequipaggiare quelli esistenti con sistemi di individuazione di perdite e rotture (v. commenti all’art. 50) mira ad accrescere la protezione per le persone e l’ambiente nonché la sicurezza dell’impianto di trasporto in condotta. Sussiste pertanto una sufficiente base legale per introdurre queste misure, indubbiamente d’interesse pubblico. L’introduzione di questa misura non elimina né pregiudica la proprietà come istituto dell’ordinamento giuridico, poiché il proprietario dell’impianto di trasporto in condotta può continuare a utilizzarlo entro il quadro legale.
Attraverso la concessione di un termine transitorio di cinque anni e l’obbligo di rispettare la fattibilità tecnica si garantisce la proporzionalità degli eventuali riequipaggiamenti successivi. Ogni singolo caso verrà esaminato dall’autorità di vigilanza.