Rapporto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)

Il capoverso 3 contiene nuovi requisiti tecnici per la tenuta degli organi di ritegno in linea con lo stato dell’attuale tecnica.

Nel capoverso 4 è precisato che le valvole di sezionamento devono essere motorizzate.

Le restanti modifiche consistono in rettifiche linguistiche e precisazioni.

Articolo 34 Valvole di spurgo, bocchette di aerazione e prese di sfioro

Il precedente articolo 33 diventa l’articolo 34 capoverso 1.

È prevista, se necessario, la possibilità di installare manicotti di aerazione, utilizzabili unicamente per il lavaggio e l’inertizzazione di una condotta priva di pressione.

Poiché mediante gli aeratori non vengono rilasciate nell’ambiente grandi quantità della sostanza trasportata, al contrario delle valvole di spurgo gli aeratori non necessitano di un proprio perimetro di protezione; è sufficiente il perimetro di protezione della condotta o dell’impianto accessorio esistente (v. cpv. 2).

Articolo 35 Posto di comando

Per ragioni di sistematica il precedente articolo 56 capoverso 3 concernente il posto di comando viene ripreso nel capitolo «Sorveglianza». Il precedente articolo 56 capoverso 3 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 35 capoversi 1 e 4.

Inoltre nel capoverso 2 è stabilito che il posto di comando deve essere supportato entro un termine consono e in modo adeguato, poiché in caso di evento una sola persona non è in grado di controllare e gestire l’impianto di trasporto in condotta e nel contempo affrontare l’evento dal punto di vista organizzativo. «Supportato entro un termine consono» significa ad es. prevedere la presenza di due persone nel posto di comando oppure un sostegno da parte di un posto di comando esterno entro circa 15 minuti.

Nel capoverso 3 si stabilisce che i gestori possono condividere un posto di comando comune.

Articolo 36 Dispositivi di sorveglianza

Il precedente articolo 34 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 36.

Articolo 37 Impianto di teletrasmissione

Il precedente articolo 35 diventa l’articolo 37.

Il fatto che il posto di comando debba essere presidiato è già sancito nell’articolo 35 e quindi può essere cancellato nel presente articolo.

Gli impianti di teletrasmissione rilevanti per la sicurezza costituiscono un rischio per la sicurezza in caso di guasto all’impianto. Per questa ragione è importante che tali componenti siano realizzati in modo ridondante. La ridondanza si limita ai componenti che non possono essere immediatamente sostituiti oppure nel caso in cui siano richiesti i servizi di una ditta terza (ad es. società di telecomunicazioni). In caso di guasto di un elemento rilevante per la sicurezza, il gestore deve poter immediatamente ripiegare su una modalità di trasmissione alternativa.

Articolo 38 Dispositivo di comando a distanza

Il precedente articolo 36 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 38.

Articolo 39 Sicurezza dell’esercizio

Il precedente articolo 37 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 39.

Sebbene non sia esplicitamente menzionata, la presente disposizione contiene anche la protezione contro i rischi informatici; pertanto un’integrazione in merito è superflua.