Rapporto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)

Articolo 65 Informazione in caso di sinistro e rapporto

Il precedente articolo 60 diventa l’articolo 65.

Ora l’UFE viene informato dall’IFO solo in caso di fuoriuscita di sostanze liquide o gassose secondo il capoverso 1, come da prassi attuale.

È compito del gestore redigere i rapporti sugli eventi che vengono successivamente esaminati dall’autorità di vigilanza. Pertanto ora il gestore deve presentare all’UFE entro tre mesi dall’evento un rapporto che includa in particolare la descrizione dello svolgimento, degli effetti e della gestione

dell’evento nonché una sua valutazione.

Articolo 66 Disposizioni penali

Il precedente articolo 61 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 66.

Articolo 67 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 4 aprile 2007 sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta è abrogata.

Articolo 68 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.

Articolo 69 Disposizioni transitorie

Il precedente articolo 64 diventa l’articolo 69. I capoversi 1–3 restano sostanzialmente invariati.

Se tecnicamente fattibile, e se ciò non costituisce un onere sproporzionato, gli oleodotti e i gasdotti devono essere equipaggiati entro cinque anni con un sistema di cui all’articolo 50 capoversi 1 e 2. Nel caso degli oleodotti, fino a che non è stato installato un sistema secondo l’articolo 50 capoverso 1 deve essere svolta ogni anno una prova di tenuta.

Nel caso di nuovi oleodotti e gasdotti tali sistemi devono essere installati in fase di costruzione.

Allegato 2 (modifica di altri atti normativi)

Modifica dell’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI, RS 510.620)

In relazione al nuovo articolo 44 OSITC viene modificata l’ordinanza sulla geoinformazione (OGI, v. commenti all’articolo 44).

Modifica dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl, RS 734.31)

A seguito dell’abrogazione senza sostituzione dell’allegato della vigente OSITC, in cui sono stabilite le distanze tra gli impianti di trasporto in condotta e gli impianti elettrici, deve essere abrogato anche l’allegato 19 della OLEl dello stesso tenore. Per le distanze tra gli impianti di trasporto in condotta e gli impianti elettrici conformemente all’articolo 17 OSITC si dovrà presentare una prova che siano rispettati i valori limite per la tensione indotta secondo l’allegato 4 dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sulla corrente forte. Questa nuova norma nel diritto in materia di condotte fa sì che debbano essere rielaborate di conseguenza anche le disposizioni della OLEl che disciplinano le distanze tra gli impianti elettrici e gli impianti di trasporto in condotta.

Nell’articolo 123 capoversi 1, 5 (nuovo) e 6 (nuovo) viene ripreso il concetto della prova della sicurezza sancito dal nuovo articolo 17 OSITC (cfr. in merito i commenti all’art. 17 OSITC più sopra). Con la modifica nel capoverso 2 lettera b si chiarisce che i requisiti per l’applicazione della regolamentazione speciale agli impianti di telecomunicazione e di telecomando si applicano in modo alternativo e non cumulativo. L’articolo 124 può essere abrogato senza sostituzione, poiché viene eliminato il rimando all’allegato 19. La regolamentazione in deroga nel capoverso 2 risulta superflua, in quanto non sono più stabilite distanze fisse, bensì vanno tassativamente rispettate le tensioni di contatto ammissibili conformemente all’allegato 4 dell’ordinanza sulla corrente forte. L’articolo 130, che ha un nuovo