Rapporto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)

Articolo 25 Protezione contro le deformazioni e le tensioni

Il precedente articolo 24 diventa l’articolo 25.

Nel titolo è aggiunto il termine «tensioni». Inoltre tutte le condotte, non solo quelle in superficie, devono essere protette da deformazioni e tensioni mediante misure adeguate.

Articolo 26 Protezione contro le sovrapressioni

Il precedente articolo 25 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 26.

Articolo 27 Sistemi con pressioni diverse

Il precedente articolo 26 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 27.

Articolo 28 Protezione contro gli incendi e le esplosioni

Il precedente articolo 27 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 28.

Articolo 29 Protezione degli impianti accessori in superficie

Il precedente articolo 28 diventa l’articolo 29.

Il presente articolo precisa che, come da prassi corrente, devono essere recintati solamente gli impianti contenenti carburanti e combustibili liquidi o gassosi.

Gli impianti accessori quali ad es. contrassegni, ingressi di gallerie o impianti di protezione dalla corrosione, invece, non devono essere protetti.

Articolo 30 Misure di protezione per gli oleodotti

Il precedente articolo 29 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 30.

Articolo 31 Bacini di protezione per gli impianti accessori

Il precedente articolo 30 diventa l’articolo 31.

Il campo d’applicazione dell’articolo 31 viene ampliato. La presente disposizione non si applica soltanto agli impianti accessori degli oleodotti, ma a tutti gli impianti accessori contenenti liquidi pericolosi per l’acqua, ossia anche agli impianti accessori dei gasdotti che contengono liquidi pericolosi per l’acqua (ad es. odorizzanti).

Secondo la direttiva dell’IFO le valvole di non ritorno e le trappole di ricezione e lancio pig (scovoli) fanno parte degli impianti accessori e quindi non devono più essere menzionati.

Il rimando alle prescrizioni concernenti il convogliamento delle acque di scarico viene eliminato (v. osservazioni introduttive al numero 4).

Articolo 32 Avvicinamento con altri impianti

Il precedente articolo 31 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 32.

Articolo 33 Organi di ritegno

Il precedente articolo 32 diventa l’articolo 33.

Il capoverso 2 lettera a numero 3 si applica sia alle sostanze gassose che liquide; pertanto il termine «flusso di gas» è sostituito da «flusso».

Come già menzionato, nelle vicinanze delle condotte esistenti non vi sono opere minate permanenti (v. commento all’art. 8); pertanto il capoverso 2 lettera d può essere abrogato. In caso di costruzione di una nuova condotta, in un’eventuale decisione di approvazione dei piani occorre stabilire se data la presenza di opere minate permanenti nelle vicinanze degli impianti di trasporto in condotta devono essere installate ulteriori valvole di sezionamento.