Rapporto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)
trasmettere all’ERI i rapporti concernenti i controlli di cisterne e recipienti degli impianti di trasporto in condotta contenenti liquidi pericolosi per l’acqua.
Articolo 52 Protezione catodica contro la corrosione
Il precedente articolo 54 diventa l’articolo 52.
Nel presente articolo non si rimanda più alla direttiva C1 della Società svizzera per la protezione contro la corrosione (SGK), ma in generale alle regole della tecnica, riportate nell’allegato 1.
Articolo 53 Pericoli naturali gravitazionali
La documentazione concernente i pericoli naturali gravitazionali deve essere periodicamente aggiornata e le misure da adottare vanno discusse con l’IFO al fine di garantire una verifica regolare del tracciato e dell’area circostante per quanto riguarda i pericoli naturali gravitazionali (cfr. in merito anche l’art. 8 più sopra e gli art. 9 lett. j e 10 lett. g OITC).
Articolo 54 Pig (scovoli)
Il precedente articolo 44 diventa l’articolo 54.
Sinora, in linea di principio tutte le condotte dovevano essere controllate mediante un pig; ora viene introdotta una deroga a quest’obbligo per le condotte brevi.
Esistono tuttavia anche condotte che non possono essere controllate mediante un pig (ad es. le condotte aeroportuali); queste devono essere periodicamente controllate effettuando una misurazione di rilevamento delle anomalie.
Questa norma corrisponde già alla direttiva IFO vigente, che contempla anche una definizione delle condotte brevi.
Articolo 55 Modifiche e lavori di manutenzione alla condotta
Il precedente articolo 46 diventa l’articolo 55.
Il titolo dell’articolo è stato adeguato al suo contenuto. Inoltre il termine «riparazione» è sostituito con «lavori di manutenzione» (v. in merito l’art. 41 più sopra). Per evitare malintesi terminologici e confusioni con i procedimenti giuridici, l’espressione «di procedimento» è cancellata.
Articolo 56 Operazioni di depressurizzazione e svuotamento
Il precedente articolo 45 diventa l’articolo 56.
In base all’articolo 11 (principio della prevenzione) della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) il capoverso 2 prevede che la quantità di prodotto rilasciata sia ridotta al minimo necessario. Per quanto riguarda il rimando si vedano le osservazioni introduttive sul numero 4.
Secondo l’articolo 6 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) è vietato introdurre direttamente o indirettamente o lasciare infiltrare nelle acque sostanze che possono inquinarle. Di conseguenza tutti i combustibili e carburanti liquidi che fuoriescono dalle operazioni di svuotamento devono essere raccolti.
Articolo 57 Odorizzazione
Il precedente articolo 47 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 57.
Articolo 58 Riconversione
Il precedente articolo 49 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 58.