Rapporto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)

Articolo 17 Impianti ad alta tensione

Le distanze stabilite nell’allegato della vigente OSITC e nell’allegato 19 dell’ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl; RS 734.31) non hanno più ragion d’essere nella situazione attuale. Le possibili misure di protezione attuali non giustificano più la determinazione di distanze fisse. Pertanto l’allegato dell’OSITC viene abrogato e la OLEl modificata di conseguenza.

Tuttavia nel presente articolo si stabilisce che gli impianti ad alta tensione non possono essere situati all’interno del perimetro di protezione di un impianto accessorio. Se l’impianto di trasporto in condotta si trova nel raggio di un impianto ad alta tensione, anziché il rispetto di distanze di sicurezza fisse occorre fornire la prova che l’impianto di trasporto in condotta non eserciti un’influenza inammissibile dovuta alla tensione indotta. Le tensioni indotte devono essere ridotte ai valori prescritti nell’ordinanza del 30 marzo 1994 sulla corrente forte (RS 734.2).

Articolo 18 Materiali e metodi di fabbricazione

Il precedente articolo 17 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 18.

Articolo 19 Dimensionamento

Il precedente articolo 18 è ripreso sostanzialmente senza modifiche materiali e diventa l’articolo 19.

La temperatura di riferimento è un importante criterio nel dimensionamento delle condotte ed è già considerata nella prassi corrente. Per temperatura di riferimento s’intende la temperatura determinante per i calcoli di progettazione. Ora questo criterio viene esplicitamente menzionato.

Articolo 20 Collaudo in fabbrica

Il precedente articolo 19 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 20.

Articolo 21 Protezione contro la corrosione

Il precedente articolo 20 diventa l’articolo 21.

Il contenuto del precedente capoverso 3 è disciplinato nel capoverso 1. Inoltre, poiché la corrosione dall’interno non sempre può essere tenuta sotto controllo (ad es. nelle condotte in cui non è possibile effettuare il controllo mediante pig), il precedente capoverso 3 viene abrogato.

Articolo 22 Impianto di protezione catodica contro la corrosione

Il precedente articolo 21 diventa l’articolo 22.

Da un lato le presenti disposizioni vengono precisate dal punto di vista linguistico, dall’altro, in linea con la prassi corrente, per gli impianti di trasporto in condotta dotati di protezione catodica viene richiesta una protezione da contatto, in modo da proteggere le persone dalle folgorazioni.

Articolo 23 Messa a terra degli impianti accessori e protezione contro i fulmini

Il precedente articolo 22 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 23.

Articolo 24 Protezione contro le sollecitazioni meccaniche

Il precedente articolo 23 è ripreso sostanzialmente senza modifiche materiali e diventa l’articolo 24.

Vengono esplicitamente menzionati i pericoli naturali gravitazionali.