Rapporto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)
Il precedente capoverso 3 viene abrogato con l’allegato e viene introdotto un articolo riguardante gli impianti ad alta tensione (v. art. 17).
Articolo 12 Distanze di sicurezza da edifici e luoghi con frequenti assembramenti di persone
Il precedente articolo 12 è ripreso senza modifiche materiali.
Il potenziale di danno degli oleodotti è indipendente dalla pressione; pertanto per queste condotte valgono esclusivamente le distanze di sicurezza secondo il capoverso 1.
Articolo 13 Distanze di sicurezza dalle strade
Il precedente articolo 13 diventa l’articolo 13 capoverso 2.
In linea di principio le condotte non possono essere posate longitudinalmente al di sotto delle strade e devono incrociare per il più breve tratto possibile altre condotte e infrastrutture. Si tratta di una prassi già diffusa che ora viene esplicitamente sancita nell’articolo 13 capoverso 1.
Anche per le strade è stabilita una distanza verticale di 2 metri, ampiamente in linea con la prassi corrente (v. cpv. 3).
Articolo 14 Distanze di sicurezza dalle ferrovie
Il precedente capoverso 1 viene in parte trattato nell’articolo 10, mentre le restanti disposizioni non sono modificate sul piano materiale.
Articolo 15 Distanze nel caso di incroci con corsi d’acqua
Secondo l’articolo 41c capoverso 1 dell’ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare nuove condotte esclusivamente se sono a ubicazione vincolata e d’interesse pubblico. La modifica e l’ampliamento di condotte esistenti è ammesso nel quadro della protezione della situazione di fatto secondo l’articolo 41c capoverso 2.
È cancellato il rimando all’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua, in quanto non più in vigore (v. inoltre le osservazioni introduttive al numero 4).
Conformemente alla prassi corrente vengono stabilite nuove distanze verticali. Nel caso di incroci tra una condotta e un corso d’acqua (letto del fiume) deve essere rispettata una distanza verticale di almeno 1,5 metri se il corso d’acqua è largo fino a 1 metro e di almeno 2 metri se il corso d’acqua è largo più di 1 metro.
Articolo 16 Perimetri di protezione
Sinora per le condotte erano stabilite soltanto distanze di sicurezza; ora tutti i settori in cui per gli edifici di terzi è necessario il consenso secondo l’articolo 30 OITC, sono designati come perimetro di protezione.
Il perimetro di protezione nelle stazioni di pompaggio e di compressione ora dipende dalla potenza motrice della stazione e non più da ciò che è contenuto nei locali. Per le stazioni con una potenza motrice superiore a 300 kW il perimetro di protezione è di 50 metri, per le altre di 30 metri. In tal modo si può evitare che tutti gli impianti accessori dotati di pompe o compressori di potenza inferiore (ad es. per il riempimento di serbatoi cilindrici) debbano avere un perimetro di protezione di 50 metri, poiché questi presentano un rischio ridotto rispetto alle grandi stazioni di pompaggio e di compressione.
Per gli impianti accessori con una capacità oraria massima di 20 000 kWh le cui installazioni tecniche sono collocate in locali comprendenti zone a rischio di esplosione con un volume inferiore a 50 metri cubi, nonché per le singole valvole di sezionamento il perimetro di protezione è di 10 metri. Anche in questo caso si considera la potenza e non più il volume del flusso.