Rapporto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)

Articolo 46 Tecniche di costruzione e di collaudo

Il precedente articolo 42 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 46.

Articolo 47 In generale

Il precedente articolo 43 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 47.

Articolo 48 Controllo della sicurezza dell’esercizio e dello stato dell’impianto

Il precedente articolo 50 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 48.

Articolo 49 Controllo del tracciato e degli impianti accessori

Il precedente articolo 51 diventa l’articolo 49.

Viene mantenuto il principio del controllo del tracciato e degli impianti accessori ogni due settimane. Per quanto riguarda invece i sistemi di controllo del tracciato, questi non si limitano più ai soli sopralluoghi e, in proporzione appropriata, ai voli in elicottero, ma anche ad altri metodi adeguati (ad es.

droni, videocamere fisse ecc.). Nella scelta del metodo di controllo occorre tenere conto delle condizioni ambientali e meteorologiche (ad es. pericolo di valanghe e inondazioni). Nel definire l’estensione e la frequenza dei controlli il gestore considera gli strumenti di controllo impiegati, l’ubicazione dell’impianto di trasporto in condotta e l’ambiente circostante.

Il presente articolo stabilisce che le componenti meccaniche ed elettriche degli impianti accessori devono essere sottoposte a controllo con cadenza almeno mensile, in linea con la prassi corrente.

Ora si prevede che i controlli possano essere svolti solamente da personale adeguatamente formato e provvisto della necessaria documentazione (piani, carte ecc.).

Articolo 50 Individuazione di perdite e rotture

Il precedente articolo 52 viene in parte ripreso nell’articolo 50.

Il presente articolo si riferisce alla tenuta degli oleodotti e all’individuazione di rotture nei gasdotti.

La Svizzera è uno dei pochi Paesi europei che non effettua alcuna prova di tenuta permanente delle condotte per il trasporto di combustibili e carburanti liquidi. Gli oleodotti non devono più essere sottoposti, come avveniva sinora, a una prova di tenuta annuale, bensì essere dotati di un sistema automatizzato che ne sorvegli la tenuta in modo permanente e in qualsiasi condizione d’esercizio, in linea con l’odierno stato della tecnica.

Poiché è estremamente difficile un’individuazione globale delle perdite nei gasdotti, questi devono essere dotati di un sistema automatizzato che rilevi tempestivamente le rotture e sia in grado di individuare in modo affidabile il tratto di condotta interessato. In Svizzera alcune sezioni di condotte sono già equipaggiate con sistemi di individuazione delle rotture che corrispondono all’attuale stato della tecnica e che sono installati anche su ampie parti della rete europea.

Articolo 51 Cisterne e recipienti di impianti di trasporto in condotta contenenti liquidi pericolosi per l’acqua

Il precedente articolo 53 diventa l’articolo 51.

Nel capoverso 1 il termine «cisterne degli oleodotti» è sostituito dall’espressione «cisterne e recipienti di impianti di trasporto in condotta contenenti liquidi pericolosi per l’acqua». In questo modo viene ampliato il campo d’applicazione del presente articolo, applicabile quindi a tutte le cisterne, nonché a tutti i recipienti di impianti di trasporto in condotta contenenti liquidi pericolosi per l’acqua (ad es. le cisterne di odorizzazione negli impianti a gas).

Viene inoltre cancellato il rimando alle «prescrizioni applicabili» poiché si applica la legislazione in materia di protezione delle acque (v. osservazioni introduttive al numero 4). Viene mantenuto l’obbligo di