Rapporto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)

Secondo l’articolo 1 capoverso 2 OSITC, ai gasdotti costruiti per sopportare una pressione d’esercizio massima di 5 bar si applicano solo gli articoli 2 e 3 capoversi 1 e 2 nonché l’allegato 1 numeri 2–4. Agli oleodotti invece l’OSITC è applicabile integralmente.

Pertanto si specifica che la presente disposizione vale solo per gli impianti di trasporto in condotta di combustibili o carburanti gassosi.

Articolo 59 Messa fuori esercizio

Il precedente articolo 48 diventa l’articolo 59.

I contrassegni della condotta devono essere rimossi nel caso cessi la vigilanza da parte della Confederazione, come da prassi corrente.

Articolo 60 Principio

Il precedente articolo 55 diventa l’articolo 60.

In precedenza il gestore doveva adottare tutte le misure per ridurre al minimo gli effetti sulle persone e sull’ambiente in caso di incidenti e sinistri. Ora è previsto che il gestore adotti anche misure preventive volte ad evitare incidenti e sinistri.

Articolo 61 Squadre d’intervento

I precedenti capoversi 1 e 2 dell’articolo 56 diventano l’articolo 61.

Per ragioni di sistematica il capoverso 3 viene trasferito nell’articolo 35.

Articolo 62 Materiale di riparazione

Il precedente articolo 57 diventa l’articolo 62.

Articolo 63 Collaborazione con i servizi d’intervento pubblici

Il precedente articolo 58 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 63.

Sia l’articolo 58 della vigente OSITC che l’articolo 26 capoverso 3 lettera e OITC citano i piani d’intervento.

Secondo l’articolo 58 della vigente OSITC i gestori devono stabilire una collaborazione efficace con i competenti servizi d’intervento. I piani d’intervento sono sottoposti a verifiche periodiche. Questa collaborazione e i citati piani d’intervento non sono approvati dall’UFE.

Secondo l’articolo 26 capoverso 1 OITC, l’UFE approva il regolamento d’esercizio. Secondo l’articolo 26 capoverso 3 lettera e il regolamento d’esercizio comprende l’organizzazione delle riparazioni in caso di avarie e piani d’intervento. Di conseguenza questi piani d’intervento devono essere approvati dall’UFE.

I piani d’intervento menzionati nella vigente OSITC non sono pertanto i medesimi della OITC. Poiché nell’OSITC i piani d’intervento sono parte della collaborazione tra gestori e servizi d’intervento e nell’OITC dell’organizzazione del gestore per le riparazioni in caso di avarie, non è necessario citarli. Per evitare malintesi il termine «piani d’intervento» viene eliminato in entrambi gli atti normativi.

Articolo 64 Esercizi d’intervento

Il precedente articolo 59 diventa l’articolo 64.

Lo scenario d’esercizio va concordato d’intesa con l’IFO, come da prassi corrente. L’IFO stabilisce nella direttiva IFO i principali requisiti degli esercizi d’intervento. Con queste misure s’intende migliorare la qualità degli esercizi d’intervento e creare così un valore aggiunto.