Rapporto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)

Articolo 40 Messa in opera della condotta

Il precedente articolo 38 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 40.

Articolo 41 Posa della condotta

Il precedente articolo 39 diventa l’articolo 41.

Nel presente articolo si precisa che la copertura è calcolata a partire dalla guaina di protezione, come da prassi corrente.

Inoltre una condotta deve essere assicurata per contrastare le spinte ascensionali, in linea con la prassi attuale.

Il termine «riparazione» è sostituito da «lavori di manutenzione», più generico e comprendente anche ad es. esplorazioni e controlli delle condotte e sostituzione equivalente di parti dell’impianto (v. anche art. 7 OITC).

Non essendo possibile un controllo visivo di tutte le tratte di condotta alle quali non è applicabile una protezione catodica, si stabilisce che tali tratte siano posate in modo tale da consentire un controllo dei danni da corrosione. A tal fine esistono oggi diverse possibilità tecniche (ad es. misurazione intensiva).

Articolo 42 Contrassegni

Il precedente articolo 40 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 42.

Articolo 43 Rilevamento dell’impianto di trasporto in condotta

Il precedente articolo 41 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 43.

Articolo 44 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

I perimetri di protezione delle condotte e degli impianti accessori devono essere iscritti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP). I perimetri di protezione ne rappresenteranno un livello. L’inserimento dei perimetri di protezione nel Catasto RDPP deve iniziare nel 2024 e terminare entro il 2027.

I gestori saranno obbligati a fornire ai servizi cantonali competenti per il Catasto RDPP i necessari dati (geodati di base, prescrizioni legali, indicazione delle basi legali e altre informazioni).

Come il registro fondiario, anche il Catasto RDPP ha un’efficacia pubblicitaria positiva. Vi è dunque la presunzione legale che ogni RDPP contenuta nel Catasto RDPP sia nota a tutte le persone, come pure il relativo contenuto e l’entità della restrizione.

I dati del Catasto RDPP sono disponibili anche in forma elettronica. Si rimanda inoltre alla legge del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione (LGI; RS 510.62) e all’ordinanza del 2 settembre 2009 sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP, RS 510.622.4). Nel quadro della revisione dell’OSITC deve essere adattata anche l’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620).

Articolo 45 Geodati di base degli impianti di trasporto in condotta

L’UFE sta implementando il sistema di geoinformazione (GIS). Gli oleodotti e i gasdotti svizzeri assoggettati alla vigilanza della Confederazione devono costituire un livello del GIS. A tal fine tuttavia l’UFE necessita dei geodati di base dei gestori degli impianti di trasporto in condotta, elencati nell’allegato 2 della presente ordinanza. Nell’OGI viene inserito un corrispondente indicatore.

L’ubicazione geografica degli impianti di trasporto in condotta è pubblicata dalla Confederazione e resa pubblica. La pubblicazione dei dati degli impianti di trasporto in condotta spetta all’autorità di vigilanza, ossia all’UFE. Pertanto l’UFE deve essere inserito come servizio specializzato della Confederazione nell’allegato 1 OGI.