Rapporto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)

4. Commenti ai singoli articoli

Se una disposizione è ripresa senza modifiche o viene adeguata solo leggermente si rinuncia al commento.

In linea generale i rimandi ad altri atti normativi (ad es. alla legislazione in materia di protezione delle acque) non sono necessari e solitamente vengono eliminati. In casi eccezionali il rimando risulta necessario, quando vengono aggiunte disposizioni materiali basate su un altro atto normativo (ad es. art. 56 cpv. 2).

Ingresso

Per la motivazione si rimanda alle osservazioni introduttive al numero 4 e ai commenti all’articolo 56 capoverso 2.

Articolo 1 Campo d’applicazione

Il precedente articolo 1 viene essenzialmente ripreso senza modifiche materiali. La modifica dell’articolo 3 comporta anche la modifica del rimando nell’articolo 1 capoverso 2.

Articolo 2 Definizioni

Il precedente articolo 2 è ripreso senza modifiche materiali.

Articolo 3 Regole della tecnica

Secondo la dottrina e la prassi sono ammessi i rimandi statici, ma non quelli dinamici. Pertanto le direttive vigenti vengono ora corredate dalla data o dall’anno e trasferite nell’allegato 1.

Al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) viene assegnata la competenza di modificare l’allegato 1 in base agli sviluppi della tecnica e dell’economia.

Parallelamente alla revisione dell’OSITC viene rielaborata la direttiva dell’11 settembre 2009 dell’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti sulla pianificazione, la costruzione e l’esercizio di impianti di trasporto in condotta con pressioni superiori a 5 bar (rev. 2.1) che entrerà in vigore contemporaneamente alla nuova OSITC.

Articolo 4 Vigilanza

La considerazione di altri interessi secondo il vigente articolo 4 è un principio generalmente valido e non deve quindi essere precisato. Pertanto il vigente articolo 4 è abrogato. Il precedente articolo 5 diventa l’articolo 4.

Articolo 5 Deroghe

Il precedente articolo 6 diventa l’articolo 5.

Articolo 6 Regolamento d’esercizio

Il precedente articolo 7 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 6.

Articolo 7 Zone edificabili

Il precedente articolo 8 è ripreso senza modifiche materiali e diventa l’articolo 7.

Un gruppo di lavoro formato da rappresentanti del settore svizzero del gas naturale, di uno studio d’ingegneria, dell’Ispettorato federale dei oleo- e gasdotti (IFO), dell’Ufficio federale dell’ambiente

(UFAM), dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) nonché dei Cantoni di Zurigo e Ginevra, in aggiunta