Rapporto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 15 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione totale dell’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta (OSITC, RS 746.12)
alle misure di riduzione del rischio previste nell’attuale rapporto quadro 20101, ha esaminato ulteriori misure per ridurre il rischio connesso alla presenza di condotte ad alta pressione per il trasporto di gas naturale nelle zone densamente abitate2. Come ulteriori possibili misure aggiuntive di riduzione del rischio sono previsti la posa in una doppia condotta o l’abbassamento del tracciato delle condotte (copertura >4 m).
Nonostante queste misure di riduzione del rischio aggiuntive, accettate dall’UFE, deve essere mantenuto il divieto di posare nuove condotte nelle zone edificabili. Le misure citate vanno esaminate e attuate nell’area abitata soprattutto nel caso di condotte esistenti.
Al momento un gruppo di lavoro sta rielaborando il rapporto quadro summenzionato ed esaminando ulteriori misure di riduzione del rischio.
Articolo 8 Tracciato
Il precedente articolo 9 diventa l’articolo 8.
Viene qui ripresa la terminologia utilizzata nella prassi e uniformata con quella dell’articolo 10 lettera g dell’ordinanza del 26 giugno 2019 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC; RS 746.11).
Occorre pertanto aggirare i terreni che presentano possibili pericoli naturali gravitazionali quali scoscendimenti, frane, valanghe, inondazioni, caduta di massi e di blocchi di roccia e innalzamento delle acque sotterranee nonché altre zone che presentano particolari pericoli. Il rimando alle carte locali dei pericoli viene cancellato, poiché queste solitamente sono disponibili solo per le aree abitate e, in linea di principio, le condotte non possono attraversare le zone edificabili.
Nelle vicinanze delle condotte non vi sono opere minate permanenti: poiché occorre aggirare le zone che presentano particolari pericoli non è necessario menzionare in modo specifico le opere minate. Pertanto queste non sono più specificate nel capoverso 1.
Spesso nella prassi non è possibile o sensato che gli incroci con altre condotte o infrastrutture siano per quanto possibile perpendicolari e pertanto il capoverso 3 viene cancellato.
Articolo 9 Distanze di sicurezza in generale
Il precedente articolo 10 capoverso 1 diventa l’articolo 9.
La distanza di sicurezza tra la guaina di protezione e altri oggetti si misura, come sinora, a partire dalla guaina. Anziché menzionare questa distanza in ogni articolo interessato (13, 14, 15) viene introdotta una nuova disposizione generale.
Articolo 10 Distanze di sicurezza da tracciati in rilevato, tracciati in trincea, fondazioni e alberi
Le distanze di sicurezza da tracciati in rilevato, tracciati in trincea, fondazioni e alberi vengono raggruppate. Inoltre l’espressione «vegetazione d’alto fusto» viene sostituita con «alberi».
Sinora la distanza di sicurezza di 2 metri dal piede della scarpata, nel caso di un tracciato in rilevato, o dal margine del pendio nel caso di un tracciato in trincea era prevista solo per le ferrovie; ora la sua validità è generalizzata.
Articolo 11 Distanze di sicurezza da altre condotte interrate
I precedenti capoversi 1 e 2 sono ripresi senza modifiche materiali.
1 Sicherheit von Erdgashochdruckanlagen, Rahmenbericht zur standardisierten Ausmasseinschätzung und Risikoermittlung, rev. 2010 (http://www.swissgas.ch/fileadmin/user_upload/swissgas/downloads/Rahmenbericht_Erdgashochdruckanlagen_2010.pdf)
2 Störfallbetrachtungen zur Verlegung einer Erdgashochdruckleitung im Doppelrohrsystem und/oder zur Verlegung mit verschiedenen Überdeckungen (Tiefenlagen), ottobre 2016 (http://www.swissgas.ch/fileadmin/user_upload/swissgas/downloads/St%C3%B6rfallbetrachtungen_grosse_%C3%9Cberdeckung_Doppelrohr_D.pdf)