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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine
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3. Legge federale del 3 ottobre 20088 sui sistemi d’informazione militari
Art. 15 cpv. 1bis
1bisL’Aggruppamento Difesa raccoglie inoltre i dati sanitari da rilevare in occasione del reclutamento secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera abispresso le istituzioni mediche e presso i medici della sanità civile, i quali sono tutti autorizzati a comunicare informazioni.
Art. 16 cpv. 5
5L’Aggruppamento Difesa può comunicare i dati sanitari rilevati durante il reclutamento secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera abisalle istituzioni mediche e ai medici della sanità civile che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest’ultima sono incaricati di eseguire una perizia.
Art. 27 lett. f.
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:
f. le istituzioni mediche e i medici della sanità civile, i quali sono tutti autorizzati a comunicare informazioni.
Art. 28 cpv. 2 lett. a e 5
2L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:
a. abrogata
5L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito può comunicare i dati del MEDISA alle istituzioni mediche e ai medici della sanità civile che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest’ultima sono incaricati di eseguire una perizia.
Art. 33 lett. c
L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per gli ISPE presso:
c. le istituzioni mediche e i medici della sanità civile, i quali sono tutti autorizzati a comunicare informazioni.
Art. 34 cpv. 1bis
1bisPossono essere comunicati alle istituzioni mediche e ai medici della sanità civile che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest’ultima sono incaricati di eseguire una perizia.
8 RS 510.91