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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine

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3. Legge federale del 3 ottobre 20088 sui sistemi d’informazione militari

Art. 15 cpv. 1bis

1bisL’Aggruppamento Difesa raccoglie inoltre i dati sanitari da rilevare in occasione del reclutamento secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera abispresso le istituzioni mediche e presso i medici della sanità civile, i quali sono tutti autorizzati a comunicare informazioni.

Art. 16 cpv. 5

5L’Aggruppamento Difesa può comunicare i dati sanitari rilevati durante il reclutamento secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera abisalle istituzioni mediche e ai medici della sanità civile che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest’ultima sono incaricati di eseguire una perizia.

Art. 27 lett. f.

L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per il MEDISA presso:

f. le istituzioni mediche e i medici della sanità civile, i quali sono tutti autorizzati a comunicare informazioni.

Art. 28 cpv. 2 lett. a e 5

2L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito comunica i dati sanitari agli organi e alle persone seguenti:

a. abrogata

5L’organo competente per il servizio sanitario dell’esercito può comunicare i dati del MEDISA alle istituzioni mediche e ai medici della sanità civile che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest’ultima sono incaricati di eseguire una perizia.

Art. 33 lett. c

L’Aggruppamento Difesa raccoglie i dati per gli ISPE presso:

c. le istituzioni mediche e i medici della sanità civile, i quali sono tutti autorizzati a comunicare informazioni.

Art. 34 cpv. 1bis

1bisPossono essere comunicati alle istituzioni mediche e ai medici della sanità civile che hanno in cura la persona interessata o che in relazione a quest’ultima sono incaricati di eseguire una perizia.

8 RS 510.91