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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine

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6Non sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare i militari incorporati quali specialisti ciber che sono strettamente indispensabili all’esercito.

Art. 20 cpv. 1terterzo periodo

1ter… Il Comando operazioni trasmette gli annunci agli organi di reclutamento e ai comandanti di circondario.

Art. 26 Obblighi particolari

Fuori del servizio, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono dare seguito alle convocazioni ufficiali seguenti:

a. ad audizioni personali nel caso di controlli di sicurezza relativi alle persone concernenti persone soggette all’obbligo di leva e militari;

b. a visite mediche nel caso di un nuovo esame dell’idoneità al servizio.

Art. 27 cpv. 1 frase introduttiva

1Le persone soggette all’obbligo di leva, le persone con doppia cittadinanza non soggette all’obbligo di prestare servizio militare e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare devono comunicare spontaneamente al comandante di circondario del loro Cantone di domicilio i seguenti dati personali e i relativi cambiamenti:

Art. 29 Sostentamento

1I militari in servizio ricevono dalla Confederazione il soldo e la sussistenza.

2La Confederazione provvede al loro alloggio e assume le spese per i viaggi di servizio.

3Assicura ai militari in servizio militare e nell’ambito degli affari di servizio fuori del servizio un servizio postale di base sufficiente e gratuito.

4L’Assemblea federale emana le disposizioni concernenti il soldo, la sussistenza, l'alloggio e i viaggi di servizio.

Art. 31 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 34a Sanità militare

1La sanità militare comprende tutte le prestazioni mediche, farmaceutiche e sanitarie fornite dall’esercito o dall’amministrazione militare alle persone soggette all’obbligo di leva, ai militari e a terzi designati sotto la responsabilità della Confederazione.

2Il DDPS garantisce che in caso di necessità le persone di cui al capoverso 1 vengano trattate in maniera stazionaria o ambulatoriale in installazioni mediche della sanità civile.