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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine
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Inserire prima del titolo che precede l’art. 49
Art. 48d Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del
servizio in Svizzera
1L’esercito e l’amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell’ambito delle attività seguenti:
a. attività di interesse pubblico, civili o fuori del servizio;
b. avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale.
2Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti.
3I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:
a. è dimostrato che i richiedenti non sono in grado di svolgere le attività né con mezzi propri né con l’appoggio di società o associazioni militari riconosciute oppure della protezione civile;
b. le persone previste a tal fine dispongono di un’istruzione e di un equipaggiamento che le rendono idonee a fornire la prestazione richiesta; e
c. è garantita la sicurezza necessaria.
4Possono essere messi a disposizione:
a. truppe in servizio d’istruzione;
b. formazioni di professionisti;
c. gli esercizi logistici dell’amministrazione militare della Confederazione;
d. il materiale militare disponibile presso le truppe, le formazioni e gli esercizi di cui alle lettere a–c.
5Le truppe in servizio d’istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e unicamente se:
a. le prestazioni richieste presentano una sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari nell’ambito delle rispettive funzioni;
b. non devono essere adempiuti compiti che presuppongono poteri di polizia secondo l’articolo 92;
c. non sono compromesse la capacità d’impiego delle truppe e delle formazioni di professionisti nonché la prontezza dell’esercito; e
d. il conseguimento degli obiettivi del servizio d’istruzione non è considerevolmente pregiudicato.
6Avvenimenti o manifestazioni civili di importanza nazionale o internazionale possono essere appoggiati, in misura limitata, anche con prestazioni che non presentano alcuna sostanziale utilità per l’istruzione o l’esercitazione dei militari.
7Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’assunzione dei costi. Può:
a. prevedere un condono dei costi per determinati casi eccezionali;