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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine

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3Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la fornitura delle prestazioni. Designa i terzi a favore dei quali la sanità militare fornisce prestazioni.

Art. 35 cpv. 1

1Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla protezione contro le malattie trasmissibili nell’esercito. Disciplina le misure e le competenze tenendo conto delle disposizioni della legge federale del 28 settembre 20123 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano.

Art. 38

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 42 cpv. 2

2Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo; per i soldati e gli appuntati che prestano senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione ammonta a 300 giorni al massimo.

Art. 48a cpv. 3

3Il Consiglio federale emana disposizioni per il servizio militare obbligatorio o volontario all’estero che i militari utilizzano quali sportivi di punta, allenatori, assistenti o funzionari per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettera c della legge federale del 17 giugno 20114 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo). A tal fine, può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

a. sussistenza;

b. alloggio;

c. viaggi di servizio;

d. equipaggiamento e materiale;

e. assicurazioni;

f. responsabilità.

Art. 48c Istruzione e formazione continua degli specialisti ciber

1Il DDPS è competente per l’istruzione e la formazione continua dei militari incorporati quali specialisti ciber.

2Può incaricare terzi dell’esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua.

3 RS 818.101

4 RS 415.0