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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine
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3Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per la fornitura delle prestazioni. Designa i terzi a favore dei quali la sanità militare fornisce prestazioni.
Art. 35 cpv. 1
1Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla protezione contro le malattie trasmissibili nell’esercito. Disciplina le misure e le competenze tenendo conto delle disposizioni della legge federale del 28 settembre 20123 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano.
Art. 38
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 42 cpv. 2
2Per la truppa esso ammonta a 280 giorni al massimo; per i soldati e gli appuntati che prestano senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione ammonta a 300 giorni al massimo.
Art. 48a cpv. 3
3Il Consiglio federale emana disposizioni per il servizio militare obbligatorio o volontario all’estero che i militari utilizzano quali sportivi di punta, allenatori, assistenti o funzionari per lo sviluppo del livello competitivo e per le gare degli sportivi di punta ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettera c della legge federale del 17 giugno 20114 sulla promozione dello sport e dell’attività fisica (LPSpo). A tal fine, può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:
a. sussistenza;
b. alloggio;
c. viaggi di servizio;
d. equipaggiamento e materiale;
e. assicurazioni;
f. responsabilità.
Art. 48c Istruzione e formazione continua degli specialisti ciber
1Il DDPS è competente per l’istruzione e la formazione continua dei militari incorporati quali specialisti ciber.
2Può incaricare terzi dell’esecuzione di misure di istruzione e di formazione continua.
3 RS 818.101
4 RS 415.0