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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine

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stato maggiore, gli aiutanti maggiori e gli aiutanti capi sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni,

2Il Consiglio federale può:

c. prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali e gli specialisti possano, se necessario per l’esercito, prolungare la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni.

Art. 18 cpv. 1 lett. c-j nonché 2, 5 e 6

1Sono esentati dall’obbligo di prestare servizio militare, finché durano le loro funzioni o il loro impiego:

c. le persone seguenti attive quali professionisti a titolo principale:

1. il personale medico necessario per garantire il funzionamento delle installazioni mediche della sanità pubblica civile nell’ambito del servizio sanitario, nella misura in cui non è strettamente indispensabile all’esercito per compiti nell’ambito del servizio sanitario,

2. i membri di servizi di salvataggio, nella misura in cui non sono strettamente indispensabili all’esercito per i suoi propri servizi di salvataggio,

3. i direttori e il personale di sorveglianza di istituti, carceri o riformatori, nei quali si eseguono carcerazioni preventive, pene o misure,

4. i membri di servizi di polizia organizzati, aventi lo statuto di agente di polizia e che non sono strettamente indispensabili all’esercito per lo svolgimento di compiti di polizia,

5. i membri del Corpo delle guardie di confine,

6. gli impiegati dei servizi postali, delle imprese di trasporto titolari di una concessione federale, nonché dell’amministrazione, che in situazioni straordinarie sono indispensabili alla Rete integrata Svizzera per la sicurezza,

7. i membri dei corpi di pompieri e dei servizi di difesa riconosciuti dallo Stato,

8. gli impiegati della sicurezza aerea civile indispensabili per garantire la sicurezza aerea civile, nella misura in cui non sono strettamente indispensabili per la sicurezza aerea militare.

d.–j. Abrogate

2In casi eccezionali debitamente motivati, il DDPS può esentare altri membri professionisti a titolo principale di istituzioni e di servizi pubblici e privati che svolgono attività vitali o indispensabili per il soccorso urgente o in caso di catastrofi, nella misura in cui non sono strettamente indispensabili all’esercito per compiti analoghi.

5Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare giusta il capoverso 1 lettera c ne sono esentate soltanto dopo aver assolto la scuola reclute.