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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine

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4. Legge federale del 21 dicembre 19489 sulla navigazione aerea

Art. 3 cpv. 1 e 2

1Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:

a. nel settore dell’aviazione civile, per mezzo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC);

b. nel settore dell’aviazione militare, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

2Istituisce presso il DATEC l’UFAC per la vigilanza immediata sull’aviazione civile e presso il DDPS l’Autorità dell’aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata sull’aviazione militare. I due organismi coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.

Art. 23 cpv. 1

1Il personale aeronautico interessato, gli organi della polizia aerea e le autorità locali devono annunciare senza indugio al DATEC gli infortuni e gli incidenti gravi nel settore dell’aviazione civile e al DDPS quelli nel settore dell’aviazione militare.

Art. 25 titolo marginale e cpv. 1

b. Commissione1 Per svolgere le inchieste nel settore dell’aviazione civile il Consiglio d’inchiesta per

l’aviazione civile federale istituisce una commissione extraparlamentare d’inchiesta

secondo gli articoli 57a–57g della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Art. 26b

e. Commissione1 Lo svolgimento delle inchieste nel settore dell’aviazione militare d’inchiesta per compete a un servizio della MAA.

l’aviazione militare

2Alla procedura si applica per analogia l’articolo 26 capoversi 1 a 3.

3Il Consiglio federale disciplina l’organizzazione del servizio e la procedura d’inchiesta, in particolare le misure coercitive.

9 RS 748.0

10 RS 172.010