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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine
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Art. 40 cpv. 1
1Il Consiglio federale disciplina il servizio della sicurezza aerea civile e militare.
Art. 40abiscpv. 4
4Il servizio della sicurezza aerea civile sottostà alla vigilanza dell’UFAC, il servizio della sicurezza aerea militare sottostà alla vigilanza della MAA.
Art. 55a
IIa. Matricola degli1 La MAA tiene una matricola separata degli aeromobili militari.
aeromobili militari
2Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate sulle condizioni di iscrizione nella matricola, sul contenuto, sulla modificazione e sulla cancellazione delle immatricolazioni.
Art. 60 cpv. 1 frase introduttiva, 1bise 1ter
1Per esercitare la loro attività nel settore dell’aviazione civile, le seguenti persone necessitano di una licenza dell’UFAC:
1bis
La MAA rilascia la corrispondente licenza secondo il capoverso 1 nel settore dell’aviazione militare.
1ter
La licenza è limitata nel tempo.
Art. 106 titolo marginale e cpv. 3
III. Aviazione3 La MAA prende, d’intesa con l’UFAC, i provvedimenti necessari militare affinché gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la
1. Applicabilità sicurezza della circolazione, nonché l’ordinanza sui segnali. Se queste all’aviazione norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, militare di
disposizioni esse si applicano senz’altro agli aeromobili militari svizzeri.
applicabili
all’aviazione civile
Art. 107
2. Norme Per l’aviazione militare il Consiglio federale disciplina:
particolari per
l’aviazione a. le norme per i sistemi aeronautici e le infrastrutture militari; militare
b. le operazioni di volo;
c. la gestione della sicurezza.