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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine

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comunicare ai servizi competenti del DDPS qualsiasi segno o indizio ai sensi del capoverso 1 o un corrispondente sospetto.

Art. 114 cpv. 4

4I militari non possono utilizzare l’equipaggiamento personale per scopi privati; il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

Art. 121

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 128a cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 149 Ordinanze dell’Assemblea federale

L’Assemblea federale emana le disposizioni secondo gli articoli 29 capoverso 4 e 93 capoverso 2, nonché le disposizioni completive sulla procedura amministrativa militare, in forma di ordinanza dell’Assemblea federale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 1.

III

Il coordinamento di disposizioni di altri nuovi atti normativi con la presente legge è regolato nell’allegato 2.

IV

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.