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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine

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b. obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manifestazione a favore della quale è prestato l’aiuto a versare una parte adeguata dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;

c. autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.

8Le truppe in servizio d’istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.

Art. 52

Abrogato

Titolo prima dell’art. 65

Titolo quinto: Impiego dell’esercito

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 70 cpv. 1 lett. c

1La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:

c. al DDPS, su richiesta del DFAE, in caso di catastrofi all’estero che rendono necessario un intervento urgente; il DDPS può chiamare in servizio al massimo 100 militari non armati; ne informa senza indugio il Consiglio federale.

Art. 72 Obblighi di Cantoni, Comuni e privati

Il Consiglio federale disciplina gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di chiamata in servizio per un servizio d’appoggio.

Titolo prima dell’art. 92

Titolo quinto a: Poteri di polizia

Art. 92 Principi

1La truppa in servizio e gli impiegati armati dell’amministrazione militare della Confederazione dispongono dei poteri di polizia necessari per l’adempimento dei loro compiti.

2Entro i limiti dei loro poteri di polizia, possono:

a. fermare persone e controllarne l’identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle ed arrestarle provvisoriamente fino all’arrivo delle forze di polizia competenti;

b. controllare cose e se necessario sequestrarle;