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Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine
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b. obbligare i richiedenti che conseguono un cospicuo introito con la manifestazione a favore della quale è prestato l’aiuto a versare una parte adeguata dell’introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno;
c. autorizzare il DDPS a concludere accordi di prestazione.
8Le truppe in servizio d’istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti.
Art. 52
Abrogato
Titolo prima dell’art. 65
Titolo quinto: Impiego dell’esercito
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 70 cpv. 1 lett. c
1La competenza in materia di chiamata in servizio e di assegnazione alle autorità civili spetta:
c. al DDPS, su richiesta del DFAE, in caso di catastrofi all’estero che rendono necessario un intervento urgente; il DDPS può chiamare in servizio al massimo 100 militari non armati; ne informa senza indugio il Consiglio federale.
Art. 72 Obblighi di Cantoni, Comuni e privati
Il Consiglio federale disciplina gli obblighi di Cantoni, Comuni e privati nel caso di chiamata in servizio per un servizio d’appoggio.
Titolo prima dell’art. 92
Titolo quinto a: Poteri di polizia
Art. 92 Principi
1La truppa in servizio e gli impiegati armati dell’amministrazione militare della Confederazione dispongono dei poteri di polizia necessari per l’adempimento dei loro compiti.
2Entro i limiti dei loro poteri di polizia, possono:
a. fermare persone e controllarne l’identità, allontanarle o tenerle a distanza da determinati luoghi, interrogarle, perquisirle ed arrestarle provvisoriamente fino all’arrivo delle forze di polizia competenti;
b. controllare cose e se necessario sequestrarle;