Progetto

Consultazione 2020/55: Modifica della legge militare e dell'organizzazione dell'esercito · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

c. usare coercizioni dirette, proporzionali alle circostanze, qualora mezzi meno gravi s’avverino insufficienti.

3Nell’ambito dei loro poteri di polizia possono impiegare le armi:

a. per legittima difesa e in stato di necessità;

b. quale ultimo mezzo per adempiere una missione di protezione o di sorveglianza, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.

4Qualora la truppa presti servizio d’appoggio in Svizzera a favore di autorità civili della Confederazione, è applicabile la legge del 20 marzo 20085 sulla coercizione.

5Il Consiglio federale, tenendo conto del tipo di missione e del livello d’istruzione, disciplina in dettaglio:

a. l’armamento degli organi di polizia militari e degli impiegati dell’amministrazione militare della Confederazione;

b. l’esercizio dei poteri di polizia e l’impiego delle armi.

Art. 99, rubrica e cpv. 1 primo periodo (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1 secondo periodo e 3 lett. e

1…. In occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera è parte della rete informativa integrata diretta dall’autorità civile competente.

3Il Consiglio federale disciplina:

e. i compiti e le competenze del servizio informazioni in occasione di impieghi in servizio d’appoggio in Svizzera.

Art. 104 cpv. 1

1Se necessario, a sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d’ufficiale. In tal caso, essi devono prestare, interamente o in parte, i relativi servizi e i servizi d’istruzione necessari per l’esercizio della funzione.

Art. 106a rubrica e cpv. 1

Gestione, manutenzione e protezione

1La Confederazione provvede alla gestione, alla manutenzione e alla protezione del materiale dell’esercito, compresi i mezzi di condotta e d’impiego.

Art. 113 cpv. 7

7Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, i medici, i cappellani, gli psicologi, gli assistenti sociali e i membri dei servizi d’assistenza dell’esercito sono liberati dal segreto d’ufficio o dal segreto professionale se si tratta di

5 RS 364