Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/60: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (riduzione dei premi) come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» · 21 pagine
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1 Aspetti formali e validità dell’iniziativa
1.1 Testo dell’iniziativa
Il testo dell’iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» è il seguente:
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 117 cpv. 32
3Gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati ammontano al massimo al 10 per cento del reddito disponibile. La riduzione dei premi è finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l’importo rimanente dai Cantoni.
Art. 197 n. 123
12. Disposizione transitoria dell’art. 117 cpv. 3 (Riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie)
Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione
d’esecuzione non è entrata in vigore, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.
1.2 Riuscita formale e termini di trattazione
L’iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» è stata sottoposta all’esame preliminare dalla Cancelleria federale il 12 febbraio 20194 e depositata il 23 gennaio 2020. Con decisione del 25 febbraio 2020, la Cancelleria federale ne ha constatato la riuscita formale con 101 780 firme valide5.
L’iniziativa è stata presentata in forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale le contrappone un controprogetto indiretto. Secondo l’articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20026 sul Parlamento (LParl), il Consiglio federale deve quindi presentare un disegno di decreto federale e il relativo messaggio il più tardi 18 mesi dopo il deposito dell’iniziativa. Secondo l’articolo 100 LParl, l’Assemblea federale deve decidere entro 30 mesi in merito alla raccomandazione di voto. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 105 LParl, l’Assemblea federale può prorogare di un anno il termine di trattazione.
Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha ordinato che i termini per la trattazione delle iniziative popolari sono sospesi dal 21 marzo al 31 maggio 20207. Il termine del Consiglio federale per la trasmissione del messaggio al Parlamento è dunque prorogato al 3 ottobre 2021.
1.3 Validità
L’iniziativa popolare soddisfa le condizioni di validità previste dall’articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.):
a) è presentata sotto forma di progetto completamente elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;
b) tra i singoli elementi dell’iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia;
c) l’iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità
con il diritto internazionale.
2 Genesi dell’iniziativa
2.1 Legislazione vigente
2.1.1 Premi
La legge federale del 18 marzo 19948 sull’assicurazione malattie (LAMal) obbliga l’assicuratore a riscuotere dagli assicurati in linea di massima gli stessi premi, graduandoli in funzione delle differenze tra i costi dei vari Cantoni. Può graduare i premi in funzione delle regioni. Per i minorenni e i giovani adulti fissa un premio più basso rispetto a quello degli altri assicurati. I premi dei minorenni devono essere più bassi rispetto a quelli dei giovani adulti (art. 61 cpv. 1–3 LAMal).
1RS 101
2La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le
altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.
3Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
4FF 2019 1538
5FF 2020 1548
6 RS 171.10
7RU 2020 847