Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/60: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (riduzione dei premi) come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» · 21 pagine

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costi)» presentata dal Partito popolare democratico (PPD), che tuttavia non tematizza la questione del finanziamento. Il Consiglio federale propone di accogliere la richiesta dell’iniziativa del PPD con un controprogetto.

Nel marzo 2018 il Consiglio federale ha adottato un programma di riduzione dei costi e il 21 agosto 2019 il messaggio concernente la revisione parziale della LAMal (Misure di contenimento dei costi – pacchetto 1)44. Il 19 agosto 2020 ha posto in consultazione un secondo pacchetto di misure come controprogetto all’iniziativa del PPD45.

4.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’iniziativa deve essere compatibile in particolare con l’Accordo del 21 giugno 199946 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone e la Convenzione del 4 gennaio 196047 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (Convenzione istitutiva dell’AELS). Nell’allegato II dell’ALC e nell’allegato K appendice 2 della Convenzione istitutiva dell’AELS è precisato che, nel rapporto con gli Stati dell’UE o dell’AELS, in Svizzera trova applicazione il diritto di coordinamento dell’UE nell’ambito dei sistemi di sicurezza sociale. Vi rientrano in particolare il regolamento (CE) n. 883/200448 e il regolamento (CE) n. 987/200949. Per quanto riguarda la garanzia della libera circolazione delle persone, questo diritto non si prefigge di armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri hanno ampia facoltà di determinare l’impostazione concreta, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tuttavia devono osservare i principi del coordinamento, ad esempio il divieto di discriminazione, il computo dei periodi di assicurazione e le prestazioni transfrontaliere.

Il divieto di discriminazione implica la parità di trattamento tra gli assicurati domiciliati nell’UE o nell’AELS (assicurati UE) e quelli domiciliati in Svizzera. Di conseguenza devono essere ridotti anche i premi degli assicurati UE se superano il 10 per cento del loro reddito.

Ciò vale per gli assicurati UE per i quali la concessione delle riduzioni dei premi incombe ai Cantoni sulla scorta dell’articolo 65a LAMal. Si applica altresì agli assicurati UE beneficiari di una rendita svizzera e ai loro familiari, a favore dei quali la Confederazione è chiamata a finanziare i sussidi per la riduzione dei premi conformemente all’articolo 66a LAMal. Il Consiglio federale ha attuato questa disposizione nella ORPMUE e dovrebbe modificare l’ordinanza in base alle nuove prescrizioni. Il divieto di discriminazione non è contraddetto se per gli assicurati UE il reddito viene convertito, come sinora, nel potere d’acquisto del Paese dove sono domiciliati considerando la differenza di potere d’acquisto tra la Svizzera e il Paese di domicilio.

Il diritto europeo di coordinamento per le assicurazioni sociali non prevede altresì disposizioni in merito alla riduzione dei premi e al loro finanziamento. L’iniziativa che disciplina in materia è quindi compatibile con il diritto europeo.

5 Conclusioni

L’intento dell’iniziativa di alleviare l’onere dei premi per il ceto medio e basso è comprensibile nella sostanza, tuttavia l’approccio proposto per conseguire gli obiettivi senza puntare sul contenimento dei costi non costituisce una soluzione praticabile. I difetti dell’iniziativa prevalgono dunque sui suoi pregi.

6 Controprogetto indiretto

6.1 Punti essenziali del controprogetto indiretto

L’impostazione aperta dell’articolo 117 Cost. consente alla Confederazione di disciplinare opportunamente la riduzione dei premi; un ulteriore disciplinamento a livello costituzionale è pertanto inutile.

Negli ultimi anni l’onere dei premi è aumentato. Ciò è ascrivibile tra l’altro al fatto che diversi Cantoni hanno aumentato la loro partecipazione alla riduzione dei premi in misura inferiore alla Confederazione e, in alcuni casi, l’hanno addirittura ridotta. È necessario correggere questa tendenza negativa: i Cantoni non devono decurtare ulteriormente il loro sussidio, di conseguenza saranno chiamati a versarne uno minimo. Il sussidio della Confederazione continuerà a essere calcolato e versato come sinora.

Nel summenzionato rapporto in adempimento del postulato Humbel, il Consiglio federale ha esaminato diverse varianti per rendere il finanziamento della riduzione dei premi da parte della Confederazione e dei Cantoni più efficace e più equilibrato. Il controprogetto indiretto qui proposto corrisponde alla variante 2 del rapporto. Il Cantone dovrà versare un importo minimo in rapporto alle spese

44https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-revisionsprojekte/kvg-revision-massnahmen--

zur-kostendaempfung-Paket-1.html

45https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFI

46 RS 0.142.112.681

47 RS 0.632.31

48Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. Una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS

0.831.109.268.1).

49 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. Una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).