Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/60: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (riduzione dei premi) come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei suoi assicurati, in linea con l’obbligo della Confederazione che accorda ai Cantoni un contributo pari al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS (art. 66 cpv. 2 LAMal).
Inoltre, la quota delle spese lorde deve essere graduata in base all’onere costituito dai premi degli assicurati nel Cantone in questione. A tal fine saranno previsti tre livelli: il contributo minimo del Cantone dovrà essere pari al 4, 5 o 7,5 per cento dei suoi costi lordi. In tal modo i Cantoni con oneri elevati dei premi pagheranno sussidi più elevati alla riduzione dei premi rispetto ai Cantoni con oneri contenuti. Il Consiglio federale dovrà disciplinare il calcolo dell’onere dei premi.
Questo controprogetto indiretto mira a un finanziamento della riduzione dei premi equilibrato, trasparente e stabilito in base a criteri unitari. Inoltre deve favorire l’impegno a portare avanti in modo più rapido e completo le previste o nuove misure di contenimento dei costi da parte della Confederazione e dei Cantoni.
Esiste quindi anche un nesso con il controprogetto all’iniziativa per un freno ai costi del PPD e gli altri sforzi compiuti dal Consiglio federale per contenere i costi. Il controprogetto alla suddetta iniziativa prevede misure di contenimento dei costi con le quali il Consiglio federale intende affrontare l’aspetto dei costi, mentre con il presente controprogetto vuole trovare una risposta al problema del finanziamento. I costi e il finanziamento non possono essere scissi l’uno dall’altro.
Le due iniziative e i relativi controprogetti sono quindi complementari. In linea di principio, le due iniziative, i controprogetti oppure un’iniziativa e un controprogetto potrebbero essere adottati contemporaneamente.
Figura 1 «Contributo cantonale alla RIP in % delle spese lorde in funzione dell’onere rimanente dei premi»
6.2 Commento ai singoli articoli
6.2.1 Articolo 65 capoverso 1ter
Il Cantone deve disciplinare la riduzione dei premi in modo tale che in un anno civile corrisponda a una determinata quota minima delle spese lorde dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati domiciliati nel Cantone.
Tale quota minima sarà graduata su tre livelli, basandosi sull’entità dell’onere dei premi degli assicurati di un Cantone:
a) se l’onere dei premi non supera il 10 per cento, il Cantone versa un sussidio pari al 4 per cento dei suoi costi lordi;
b) se l’onere è compreso tra il 10 e il 14 per cento, il sussidio cantonale è pari al 5 per cento;
c) se l’onere supera il 14 per cento, il sussidio è del 7,5 per cento.
L’onere dei premi deve essere calcolato in rapporto al reddito disponibile.
Con l’onere del 10 per cento viene accolto il valore limite dell’iniziativa. I Cantoni il cui onere dei premi rientra in questo valore limite devono versare solo un sussidio pari almeno al 4 per cento delle spese lorde.
Secondo i summenzionati monitoraggi concernenti il 2017 e il 2019, l’onere dei premi dei modelli di economie domestiche considerati ammontava in media al 14 per cento, di conseguenza viene assunto come valore limite superiore. I Cantoni il cui onere dei premi supera questo valore limite devono versare un sussidio pari almeno al 7,5 per cento dei loro costi lordi. Esso corrisponde alla quota che la Confederazione eroga attualmente per l’intera Svizzera.
I Cantoni il cui onere dei premi si colloca tra i due suddetti valori devono versare un sussidio pari al 5 per cento delle loro spese lorde. Con la sensibile riduzione dal 7,5 al 5 per cento i Cantoni devono essere incentivati a limitare al 14 per cento l’onere dei premi dei loro assicurati.