Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/60: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (riduzione dei premi) come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» · 21 pagine
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I Cantoni dovranno stanziare meno fondi per la riduzione dei premi se riusciranno a contenere i loro costi lordi e se l’onere dei premi dei loro assicurati si colloca al di sotto di uno dei valori limite.
Il rapporto in adempimento del postulato Humbel ha stimato i costi del controprogetto indiretto sulla base dei dati del 2017, rifacendosi all’onere dei premi figurante nel monitoraggio dell’UFSP per il 2017 (cfr. n. 4.2 del rapporto). Da allora i premi sono ulteriormente saliti. Sulla scorta della decisione del Tribunale federale del 22 gennaio 2019 menzionata nel capitolo 2.2.2, diversi Cantoni hanno tuttavia già aumentato le loro riduzioni dei premi per i minorenni e i giovani adulti in formazione.
In base ai dati del 2019, i Cantoni dovrebbero ridurre ulteriormente i premi per un totale di 759 milioni di franchi. I costi supplementari per i Cantoni con le cifre del 2019 sono simulati nell’allegato 2. Berna e Basilea Campagna, i cui oneri dei premi sono superiori alla media (18 %), dovrebbero pagare più del doppio rispetto al passato, mentre Neuchâtel e Giura, dove gli oneri dei premi sono altrettanto elevati (19 %), non dovrebbero sostenere costi supplementari poiché già allora avevano diminuito i premi per oltre il 7,5 per cento delle spese lorde.
L’UFSP ipotizza che il controprogetto entrerebbe in vigore a inizio anno, al più presto il 1° gennaio 2024. Il controprogetto prevede che i Cantoni devono ridurre i premi nei primi due anni civili dall’entrata in vigore solo per il 4 per cento dei loro costi lordi. Sempre basandosi sui dati del 2019, l’UFSP ha stimato le ripercussioni del disciplinamento transitorio: nei primi due anni dall’entrata in vigore i Cantoni dovrebbero sborsare complessivamente 191 milioni di franchi in più (cfr. allegato 2).
Tuttavia, per ragioni di semplicità, l’UFSP ha determinato i costi supplementari senza considerare il disciplinamento transitorio. Per il 2024 li ha stimati a circa 0,9 miliardi di franchi avvalendosi delle stesse ipotesi utilizzate per calcolare le ripercussioni
dell’iniziativa, rispetto alla quale il controprogetto consente un leggero sgravio dei Cantoni nel 2024. Tuttavia, mentre l’iniziativa prevede un aumento più dinamico delle uscite statali per la RIP, il controprogetto collega le uscite cantonali per la RIP sostanzialmente alla crescita generale delle spese dell’AOMS, quindi rappresenterà entro breve tempo la soluzione di gran lunga più vantaggiosa anche per i Cantoni: entro il 2027 lo sgravio per i Cantoni sarà pari a 0,8 miliardi (cfr. l’allegato 3).
6.3.3 Ripercussioni sugli assicurati e la società
L’UFSP stima che per il 2024 i costi supplementari indotti dall’iniziativa ammonterebbero a 4,5 miliardi di franchi rispetto agli 0,9 del controprogetto. Ciò significa costi supplementari annui di 750 milioni di franchi per l’iniziativa e di 28 milioni per il controprogetto nel periodo considerato (2019–2024, cfr. allegato 3). In caso di un’introduzione nel 2024, i costi supplementari per Confederazione e Cantoni risultanti dal controprogetto sono dunque complessivamente molto inferiori a quelli dell’iniziativa (cfr. le parti evidenziate in giallo nell’allegato3). Di conseguenza, per gli assicurati di condizioni economiche modeste lo sgravio è minore.
Rispetto a oggi, gli assicurati saranno tuttavia sgravati di più di una parte del rialzo dei premi, ma occorre trovare le risorse anche per finanziare l’incremento della riduzione dei premi, quindi i Cantoni aumenteranno le imposte o stralceranno spese. In tal modo possono ridistribuire i fondi tra gli assicurati. È presumibile che la ridistribuzione aumenti con una maggiore riduzione dei premi.
I Cantoni possono stabilire i premi di riferimento in modo che gli assicurati continuino a essere incentivati a stipulare una copertura assicurativa con una franchigia elevata o la scelta limitata del fornitore della prestazione presso un assicuratore conveniente.
In caso di una riduzione più incisiva dei premi, è ipotizzabile che diminuiranno il numero degli assicurati e l’importo dei premi per i quali è necessario emettere diffide e avviare procedure di esecuzione. Gli assicurati possono così evitare i costi legati alle diffide e all’esecuzione, inoltre diminuiscono gli oneri collegati alle fatture scoperte.
6.3.4 Ripercussioni sull’economia
I Cantoni potranno finanziare i costi supplementari aumentando le imposte o stralciando spese. A seconda delle forme di finanziamento, il controprogetto avrà differenti ripercussioni sull’economia.
6.4 Costituzionalità
La Costituzione federale consente alla Confederazione di emanare prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (art. 117 cpv. 1 Cost.). In tal modo ì Cantoni possono essere obbligati a mettere a disposizione determinati fondi per la riduzione dei premi.
6.5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Gli impegni internazionali della Svizzera sono stati già esposti nel capitolo 4.4.
In caso di entrata in vigore del controprogetto, è presumibile che più Cantoni ridisciplinino le condizioni di ottenimento della riduzione dei premi per tutti gli assicurati. Il divieto di discriminazione di cui al capitolo 4.4. li obbliga a riconoscere agli assicurati UE lo stesso trattamento di quelli domiciliati in Svizzera, purché le loro situazioni siano paragonabili. In alcuni ambiti è giustificato un trattamento diverso degli assicurati UE, ad esempio i Cantoni possono considerare la differenza di potere d’acquisto in Svizzera e nel Paese di domicilio relativamente al reddito. Il Cantone che disciplina diversamente la riduzione dei premi per gli assicurati domicilia-