Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/60: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (riduzione dei premi) come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» · 21 pagine

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Per minorenni si intendono gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione non hanno ancora compiuto i 19 anni. Gli assicurati che il 31 dicembre dell’anno in questione hanno un’età compresa tra i 19 e i 25 anni sono considerati giovani adulti (art. 16 cpv. 5 e art. 16a cpv. 1 LAMal).

2.1.2 Assicurati che beneficiano di una riduzione dei premi Assicurati di condizioni economiche modeste

L’assicuratore fissa i premi a prescindere dalle condizioni economiche degli assicurati. Per questo motivo la LAMal impone ai Cantoni di accordare riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste. Per i redditi medi e bassi devono ridurre i premi dei minorenni e dei giovani adulti in formazione di almeno il 50 per cento. A partire dal 2021 devono portare la riduzione dei premi dei minorenni dal 50 all’80 per cento (art. 65 cpv. 1 e 1bisLAMal e disposizione transitoria della modifica del 17 marzo 20179).

La Confederazione accorda riduzioni dei premi agli assicurati di condizioni economiche modeste che risiedono in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia e che beneficiano di una rendita svizzera (art. 66a LAMal). Il Consiglio federale ha emanato in proposito l’ordinanza sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMUE10).

Assicurati che beneficiano di prestazioni complementari

La Costituzione federale prevede che la Confederazione e i Cantoni versino prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (art. 112a cpv. 1 Cost.).

La legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC11) prevede che a tutte le persone sia riconosciuto come spesa un importo forfettario annuo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L’importo forfettario è di entità pari al premio medio cantonale o regionale per l’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie (compresa la copertura infortuni, art. 10 cpv. 3 lett. d LPC). Dal 1° gennaio 2021 può corrispondere al massimo al premio effettivo (art. 10 cpv. 3 lett. d LPC nella versione del 22 marzo 201912).

Nella sua ordinanza sui premi medi 2020 dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari13 il DFI stabilisce nel mese di ottobre i premi medi del seguente anno. L’importo forfettario per l’AOMS è finanziato dai Cantoni.

Assicurati che beneficiano dell’aiuto sociale

L’aiuto sociale è retto in linea di massima dal diritto cantonale. I beneficiari dell’aiuto sociale hanno diritto alla riduzione dei premi poiché vivono in condizioni economiche modeste. I Cantoni versano loro importi di diversa entità. Di norma l’aiuto sociale paga la parte del premio a carico della persona assistita poiché la considera come spesa nel suo budget14.

2.1.3 Sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi

La Confederazione accorda ogni anno ai Cantoni un sussidio per la riduzione dei premi che corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell’AOMS. Il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in base alla sua popolazione residente, cui vanno ad aggiungersi i frontalieri e i loro familiari (art. 66 LAMal).

Ha disciplinato il calcolo del sussidio della Confederazione e la sua ripartizione tra i Cantoni nell’ordinanza del 7 novembre 200715 concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORPM). L’ordinanza prevede che il sussidio federale sia calcolato in autunno per l’anno successivo, stimando le spese lorde dell’anno successivo. Il DFI pubblica in ottobre la ripartizione del sussidio tra i Cantoni per l’anno successivo. Il sussidio federale è versato in tre rate durante l’anno corrente (art. 3 cpv. 5 e art. 4 ORPM).

I Cantoni possono utilizzare il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi di cui all’articolo 66 LAMal anche per gli assicurati che beneficiano di prestazioni complementari o dell’aiuto sociale.

2.1.4 Premi arretrati

La LAMal disciplina la procedura da seguire se gli assicurati non pagano i loro premi. Obbliga i Cantoni a rimborsare agli assicuratori l’85 per cento dei crediti per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza beni, che l’assicuratore conserva. Questi restituisce al Cantone il 50 per cento degli importi pagati dall’assicurato (art. 64a cpv. 3–5 LAMal).

Gli assicurati in mora non possono cambiare assicuratore finché non hanno pagato integralmente i crediti in arretrato (art. 64a cpv. 6 LAMal).

9RU 2018 1843

10 RS 832.112.5

11RS 831.30

12RU 2020 585

13 RS 831.309.1

14Direttive 2016 della Conferenza svizzera dell’azione sociale (COSAS), capitolo B5

15 RS 832.112.4