Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/60: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (riduzione dei premi) come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» · 21 pagine

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2.3.2 Postulato Humbel

Il 29 settembre 2017 la Consigliera nazionale Humbel ha presentato il postulato «Riesaminare il finanziamento della riduzione dei premi» (17.3880), che il Consiglio nazionale ha accolto il 15 dicembre 2017 su richiesta del Consiglio federale. Il Consiglio federale è stato quindi incaricato di presentare proposte su come strutturare in maniera più efficace ed equilibrata il finanziamento della riduzione dei premi da parte della Confederazione e dei Cantoni. Inoltre doveva essere valutato un modello che vincolasse la quota federale al contributo finanziario cantonale. Il Consiglio federale ha approvato il rapporto in adempimento del postulato il 20 maggio 2020.

2.3.3 Progetto “Ripartizione dei compiti II”

Nell’estate 2019 la Confederazione e i Cantoni hanno approvato un mandato di verifica della ripartizione dei compiti e della responsabilità del finanziamento tra Confederazione e Cantoni («Ripartizione dei compiti II»). In questo progetto deve essere esaminata la possibilità di dissociare i compiti in comune nella riduzione dei premi. In primo piano si colloca il trasferimento delle competenze ai Cantoni. Il controprogetto indiretto prevede tuttavia di mantenere l’attuale sistema del finanziamento congiunto; nel contempo la legislazione federale dovrà prevedere determinate prescrizioni. La Confederazione e i Cantoni discuteranno come procedere

nell’intero progetto basandosi sulla nuova situazione iniziale con l’iniziativa per premi meno onerosi e il controprogetto indiretto.

3 Scopi e tenore dell’iniziativa

3.1 Scopi dell’iniziativa

Con la sua iniziativa il comitato promotore intende rendere i premi meno onerosi, considerandolo un provvedimento urgente per impedire il collasso del sistema, poiché molti assicurati non sono più in grado di pagare i loro premi. L’iniziativa stabilisce regole più eque e sociali: più eque perché i premi sarebbero ridotti in pari misura in tutti i Cantoni, più sociali perché le riduzioni dei premi verrebbero finanziate con i soldi dei contribuenti e compenserebbero gli antisociali premi individuali.

Il comitato promotore dell’iniziativa segnala che numerosi assicurati scelgono franchigie elevate per pagare premi inferiori. Ipotizza inoltre che dal 10 al 20 per cento degli assicurati non si faccia curare per motivi finanziari. Il contenimento dell’onere dei premi garantirà l’accesso all’assistenza sanitaria a tutti.

Il comitato promotore parte dal presupposto che debbano essere messi a disposizione più fondi per la riduzione dei premi. Grazie all’iniziativa Confederazione e Cantoni sarebbero maggiormente responsabilizzati e più incentivati a contenere i costi. Ai Cantoni sarebbe impedito di diminuire eccessivamente i fondi con i quali partecipano alla riduzione dei premi. L’iniziativa impedirebbe che nei Cantoni nei quali i beneficiari di prestazioni complementari e dell’aiuto sociale sono numerosi scarseggino i fondi per ridurre i premi degli altri assicurati.

L’iniziativa consentirebbe un ampio dibattito sul finanziamento del sistema sanitario, poiché l’aumento dei costi sarebbe riversato pesantemente sull’assicurazione malattie, quindi sui non solidali premi individuali. Il sistema sanitario dovrà essere organizzato in maniera efficiente ed equa.

3.2 Tenore della normativa proposta

La Costituzione federale consente oggi alla Confederazione di emanare prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione (art. 117 cpv. 1 e 2 Cost.).

L’iniziativa prevede un ulteriore capoverso, secondo cui gli assicurati hanno diritto a una riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie. I premi a carico degli assicurati non devono superare il 10 per cento del loro reddito disponibile. Viene lasciato al legislatore il compito di definire i «premi a carico» e il «reddito disponibile».

L’iniziativa prevede inoltre che la riduzione dei premi sia finanziata per almeno due terzi dalla Confederazione e per l’importo rimanente dai Cantoni. Al legislatore spetta il compito di definire la ripartizione tra i Cantoni del sussidio della Confederazione.

La disposizione transitoria consente al Consiglio federale di emanare provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni la relativa legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore.