Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/60: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (riduzione dei premi) come controprogetto indiretto all'iniziativa popolare federale «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)» · 21 pagine

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6.2.2 Articolo 65 capoverso 1 quater

Il Consiglio federale stabilisce i premi determinanti. In linea di principio potrebbe utilizzare i premi effettivi, tuttavia soggetti a variazioni nel corso dell’anno (ad es. se la persona assicurata si trasferisce in un altro Cantone), quindi sono noti solo al termine dell’anno trascorso. Di conseguenza il Consiglio federale dovrà definire determinanti anche altri premi, ad esempio quelli di modelli assicurativi economici di un assicuratore conveniente.

Inoltre dovrà disciplinare le modalità di calcolo delle spese lorde, del reddito disponibile, dei premi e della media secondo il capoverso 1terda parte dei Cantoni. I Cantoni possono stimare le spese lorde come previsto nell’ORPM in base ai premi dovuti e alla partecipazione alle spese (art. 2 cpv. 1 ORPM). Per il reddito disponibile possono basarsi sui dati fiscali. Sono a conoscenza dei dati sul reddito e sulla composizione delle economie domestiche, quindi calcolano l’onere dei premi. Gli assicuratori possono fornire dati sui premi ai Cantoni con i quali avviene già lo scambio di dati concernenti la riduzione dei premi (art. 65 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a dare conto dei loro calcoli all’UFSP.

6.2.3 Disposizioni transitorie

Nei primi due anni civili dall’entrata in vigore della modifica i Cantoni sono tenuti a mettere a disposizione solo il 4 per cento almeno dei loro costi lordi per la riduzione dei premi.

Devono infatti considerare nei loro preventivi gli ulteriori fondi che sono chiamati a stanziare per la riduzione dei premi sulla scorta del controprogetto. Devono decidere come intendono finanziarli, pertanto il periodo transitorio di due anni consente loro di provvedere alla necessaria copertura.

6.2.4 Nesso tra l’iniziativa e il controprogetto

L’iniziativa stabilisce le modalità di riduzione dei premi. Inoltre obbliga la Confederazione a contribuirvi per almeno due terzi e le conferisce la possibilità di lasciare margini di manovra ai Cantoni per attuare l’iniziativa.

Secondo il controprogetto, i Cantoni devono disciplinare la riduzione dei premi in modo che corrisponda a una determinata quota minima delle spese lorde degli assicurati domiciliati nel Cantone in questione. L’impegno della Confederazione e dei Cantoni stabilito dall’iniziativa sarebbe difficilmente compatibile con quello dei Cantoni previsto dal controprogetto, che pertanto dovrà entrare in vigore solo se l’iniziativa sarà ritirata o respinta. Se invece venisse accolta, il Consiglio federale rinuncerebbe al controprogetto.

Per un’iniziativa è possibile il ritiro condizionato a favore di un controprogetto indiretto sotto forma di una modifica di legge, purché essa sia adottata al più tardi al momento del voto finale sull’iniziativa. In caso di ritiro condizionato dell’iniziativa, il controprogetto viene pubblicato nel Foglio federale poiché sottostà a referendum facoltativo. Se il referendum non è lanciato oppure il controprogetto è accolto in votazione popolare, il Consiglio federale può porlo in vigore. In tal caso l’iniziativa è considerata definitivamente ritirata. Se il controprogetto è respinto in votazione popolare, l’iniziativa è posta in votazione, a meno che il comitato promotore dell’iniziativa non la ritiri definitivamente.

6.3 Ripercussioni del controprogetto

6.3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il controprogetto non ha ripercussioni sul contributo della Confederazione alla riduzione dei premi; il sussidio federale viene calcolato come sinora e corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde (rispetto all’iniziativa i costi supplementari a carico della Confederazione sono inferiori).

I singoli Cantoni determinano le spese lorde e l’ammontare dei premi sulla media del reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel rispettivo Cantone e l’UFSP verifica i loro calcoli.

6.3.2 Ripercussioni per i Cantoni

Il controprogetto interviene sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, tuttavia lascia ai Cantoni maggiore discrezionalità rispetto all’iniziativa, che stabilisce sia la cerchia degli aventi diritto sia l’ammontare della RIP. Con il controprogetto i Cantoni sono obbligati unicamente a mettere a disposizione una parte dei loro costi lordi per la riduzione dei premi. Inoltre devono osservare le restanti disposizioni dell’articolo 65 LAMal. In questo ambito continuano comunque a determinare gli assicurati a cui riducono i premi, l’entità della riduzione e le modalità della procedura. In tal modo possono sintonizzare le loro riduzioni dei premi sulle altre prestazioni sociali e le imposte così come finora.

Nel 2010 tutti i Cantoni hanno contribuito complessivamente per il 50 per cento della riduzione dei premi, quindi per il 7,5 per cento delle spese lorde. Nel frattempo la quota dei Cantoni è scesa al 43 per cento. Il controprogetto obbliga alcuni Cantoni a versare il 7,5 per cento dei loro costi lordi. Gli altri devono contribuire con una quota inferiore. Il controprogetto ha quindi ripercussioni finanziarie elevate per i Cantoni con un elevato onere dei premi delle economie domestiche e uscite contenute per la riduzione dei premi, mentre non comporta un aggravio supplementare per altri. Alcuni Cantoni, nei quali i premi sono oggi molto onerosi per le economie domestiche, non avranno costi supplementari poiché le loro uscite per la riduzione dei premi sono già elevate.