Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/69: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (proroga della moratoria sulla messa in commercio di organismi geneticamente modificati) · 19 pagine

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Contrariamente a un divieto generale, la proroga temporalmente limitata a quattro anni non va oltre i limiti posti dalla Costituzione federale.

Formalmente, il progetto si basa sull’articolo 120 capoverso 2 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’utilizzazione del patrimonio genetico ed ereditario di animali, piante e altri organismi. Poiché si tratta di una disposizione normativa importante, la moratoria deve essere promulgata sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). In ragione del suo punto di riferimento normativo, ossia il procedimento tecnico dell’ingegneria genetica, la legge sull’ingegneria genetica è il contenitore appropriato per la proroga della moratoria. Quale divieto, della durata di quattro anni, di rilasciare autorizzazioni per la messa in commercio a scopi agricoli, forestali od orticoli di piante e parti di piante geneticamente modificate, di sementi geneticamente modificate e di altro materiale vegetale di moltiplicazione geneticamente modificato, nonché di animali geneticamente modificati, la moratoria limita la libertà economica secondo l’articolo 27 Cost.33. Questa limitazione è ammessa alle condizioni dell’articolo 36 Cost. L’articolo 37a LIG costituisce la base legale necessaria per la limitazione dei diritti fondamentali (art. 36 cpv. 1 Cost.). Dato che il divieto è emanato per proteggere la produzione di prodotti senza OGM, vi è un interesse pubblico sufficiente a limitare la libertà economica (art. 36 cpv. 2 Cost.). Questa limitazione è proporzionata, dato che il divieto è limitato nel tempo e solo parziale (art. 36 cpv. 3 Cost.).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

6.2.1 Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Il Consiglio federale ha illustrato il rapporto della moratoria con il dispositivo legislativo dell’OMC già nei suoi messaggi del 18 agosto 200434, del 1° luglio 200935 e del 29 giugno 2016. È giunto alla conclusione che non è possibile valutare in modo conclusivo se la moratoria per il materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato nell’agricoltura sia compatibile con gli accordi rilevanti dell’OMC (in particolare gli accordi GATT e TBT ed eventualmente l’accordo SPS).

L’attuale giurisprudenza dell’OMC in materia di misure concernenti gli OGM36 non può essere trasposta, in termini assoluti e diretti, alla moratoria svizzera, in quanto quest’ultima riguarda esclusivamente la messa in commercio, ossia in particolare la coltivazione di materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato. Non riguardando in generale gli OGM, si distingue dunque dalla moratoria originaria

33 Cfr. il messaggio FF 2004 4365, 4379.

34 FF 2004 4365, 4376 e segg.

35 FF 2009 4721, 4744 e segg.

36 FF 2009 4721, 4744