Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/69: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (proroga della moratoria sulla messa in commercio di organismi geneticamente modificati) · 19 pagine
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A livello internazionale occorre distinguere tra i Paesi più restrittivi e tendenzialmente scettici nei confronti dell’ingegneria genetica (in particolare gli Stati europei inclusa l’UE), che adottano un approccio orientato alle procedure, e gli Stati con un approccio principalmente orientato al prodotto (Stati Uniti, Argentina, Australia, Canada, ecc.). Questo secondo approccio normativo prevede sostanzialmente la stessa procedura di autorizzazione per tutti i prodotti, siano essi ottenuti in modo convenzionale o tramite ingegneria genetica. Al centro della regolamentazione è posto l’organismo con le sue nuove caratteristiche, indipendentemente dalla tecnica utilizzata per ottenerlo. Per contro, le normative svizzera ed europea prevedono procedure di autorizzazione differenziate per OGM e non OGM. Ciò ha ripercussioni in particolare sul commercio con i Paesi che adottano una regolamentazione orientata al prodotto, dove per determinati prodotti ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica non sussiste alcun obbligo di autorizzazione ed etichettatura come OGM.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La revisione proposta
La revisione proposta prevede la proroga della moratoria di quattro anni (2022- 2025) nell’articolo esistente 37a LIG. Le nuove tecniche di ingegneria genetica non richiedono alcun ulteriore adattamento di detta legge. Le disposizioni della LIG sono applicabili anche ai nuovi prodotti ottenuti con tali tecniche. Con le nuove tecniche, la modificazione genetica avviene in ogni caso in un modo non ottenibile in condizioni naturali. Conformemente all’articolo 5 capoverso 2 LIG, non esistono dunque fondamentalmente ostacoli all’assoggettamento delle nuove tecniche di ingegneria genetica alle norme della LIG.
La proroga di quattro anni della moratoria lascia tempo a sufficienza per approfondire le discussioni sull’introduzione dell’ingegneria genetica anche nell’agricoltura svizzera, con particolare riguardo a nuovi prodotti di selezione innovativi ottenuti mediante nuove tecniche di ingegneria genetica. Il periodo della moratoria dovrà quindi essere utilizzato per individuare una soluzione sostenibile e orientata al futuro che tenga conto del principio di prevenzione, ma che al tempo stesso non ponga limitazioni eccessive né alla Svizzera quale polo di ricerca e innovazione né alla strategia di qualità della filiera agroalimentare nazionale26.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Essendo una prosecuzione dello status quo, la proroga della moratoria relativa gli OGM non richiede alcuna compatibilità tra compiti e finanze.
25 The Norwegian Biotechnology Advisory Board - The Gene Technology Act – Final statement (4.12.2018): https://www.bioteknologiradet.no/english/
26 https://www.qualitaetsstrategie.ch/it/