Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/69: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (proroga della moratoria sulla messa in commercio di organismi geneticamente modificati) · 19 pagine

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1.5 Interventi parlamentari

Non vi sono interventi parlamentari da adempiere. Sono attualmente in fase di trattamento le mozioni seguenti:

 mozione Gruppo liberale radicale 19.4050 «Consentire l’editing genomico a

favore dell’ambiente» del 18 settembre 2019, cui il Consiglio federale ha risposto il 27 novembre 2019 raccomandandone il respingimento;

 mozione Aebi 19.4225 «Proroga della moratoria sull’ingegneria genetica» del 26

settembre 2019, ancora in attesa di risposta da parte del Consiglio federale.

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La normativa europea in materia di ingegneria genetica è analoga a quella svizzera. La direttiva 2001/18/CE17 dell’UE sull’emissione di OGM contiene prescrizioni simili, se non addirittura identiche. Diversamente dalla Svizzera, il diritto UE non prevede tuttavia moratorie, bensì restrizioni nazionali specifiche. Alla luce del diverso atteggiamento della popolazione nei Paesi europei, nonché sulla base di un’integrazione della direttiva 2001/18/CE (art. 26 ter)18, dal 2015 gli Stati membri hanno la facoltà di imporre restrizioni all’utilizzo di determinati OGM autorizzati nell’UE nel territorio soggetto alla loro sovranità (cosidetta possibilità di «opt out»). A tal fine l’UE implementa un sistema progressivo: in una prima fase, la procedura europea per l’autorizzazione di OGM concede al singolo Stato membro la possibilità di ottenere, tramite consultazione, che il richiedente applichi restrizioni alla propria autorizzazione per tale Stato membro o vi rinunci totalmente. In una seconda fase (dopo la concessione di un’autorizzazione alla coltivazione a livello UE) è prevista la possibilità di emanare divieti di coltivazione soltanto per gli Stati membri che hanno già tentato di agire in tal senso nella prima fase, ma le cui proposte non sono state accolte dal titolare dell’autorizzazione. I divieti devono essere motivati; secondo l’articolo 26 ter paragrafo 3 della direttiva 2001/18/CE sono considerate motivazioni ammissibili: a) obiettivi di politica ambientale, b) pianificazione urbana e territoriale, c) uso del suolo, d) impatti socioeconomici, e) esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti, f) obiettivi di politica agraria, g) ordine pubblico.

17 Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17//2001, p. 5).

18 Modificata dalla direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 68 del 13.3.2015, p. 1 e segg.).