Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/69: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (proroga della moratoria sulla messa in commercio di organismi geneticamente modificati) · 19 pagine

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applicata nel territorio dell’attuale Unione europea, nel cui contesto il gruppo speciale dell’OMC ha constatato nel 2006 due violazioni del diritto dell’OMC.

La presente proposta di proroga della moratoria deve, come le precedenti proroghe, essere notificata all’OMC e motivata. Non si può escludere che una nuova proroga della moratoria non sollevi critiche da parte di altri Stati membri dell’OMC.

6.2.2 Unione europea

Come già menzionato nei messaggi del 18 agosto 200437 e del 1° luglio 200938, la moratoria svizzera non è in linea di principio conforme al vigente diritto UE. La direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (direttiva UE sull’emissione)17 prevede decisioni sulla messa in commercio di materiale di moltiplicazione vegetale geneticamente modificato, previo esame caso per caso. Sebbene alcuni Stati membri vietino la messa in commercio di OGM nel territorio soggetto alla loro sovranità, dal 2004 nell’UE non vige più una moratoria di fatto per l’autorizzazione di OGM. Dal 2015 gli Stati membri dell’UE sono tuttavia autorizzati a pronunciarsi a favore di divieti di coltivazione a livello nazionale per gli OGM autorizzati nell’UE sulla base di motivazioni diverse dai rischi per la salute o ambientali, come per esempio considerazioni di carattere socioeconomico (il cosiddetto «opt-out»).

L’accordo bilaterale del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea (oggi UE) sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo)39 non è di intralcio a una proroga della moratoria. Secondo l’allegato 6 di detto Accordo, il commercio bilaterale di sementi è in sostanza liberalizzato, ma le varietà geneticamente modificate sono esplicitamente escluse dalle disposizioni sulla materia (all. 6 art. 5 cpv. 4)40.

6.2.3 Protocollo di Cartagena

Il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza41 disciplina in prima linea aspetti relativi al trasferimento transfrontaliero di OGM42. Quale parte contraente, la

37FF 2004 4365 4378

38FF 2009 4745-4721

39 RS 0.916.026.81

40Secondo il progetto di accordo istituzionale tra la Svizzera e l’UE (InstA), l’attuale

deroga nel settore delle sementi non è esplicitamente esclusa dallo sviluppo giuridico dinamico. Tuttavia, in una nota a piè di pagina sulle deroghe allo sviluppo giuridico dinamico (Protocollo II InstA) si afferma che nel settore della sicurezza alimentare si terranno tra l’altro negoziati tra le parti sulle regole per le varietà geneticamente

modificate. Ciò rende evidente la necessità di un nuovo accordo tra la Svizzera e l’UE per modificare l’attuale riserva prevista dall’Accordo agricolo. L’InstA non ostacola quindi un’estensione della moratoria. La questione delle ripercussioni che tale estensione potrebbe avere sui negoziati nel settore della sicurezza alimentare rimane aperta.

41 RS 0.451.431

42 Cfr. anche il messaggio FF 2004 4365 4679.