Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/69: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (proroga della moratoria sulla messa in commercio di organismi geneticamente modificati) · 19 pagine

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Da allora, l’articolo 37a LIG è stato modificato due volte: sebbene il programma nazionale di ricerca 59 sui vantaggi e i rischi dell’immissione nell’ambiente di piante geneticamente modificate (PNR 59)3 commissionato dal Consiglio federale e attuato dal Fondo nazionale svizzero dal 2007 al 2011 non abbia ravvisato alcun rischio per l’ambiente derivante in modo specifico dal settore verde dell’ingegneria genetica (ingegneria genetica nell’agricoltura), nel 2013 il Parlamento ha prorogato la moratoria nel quadro della politica agricola 2014-2017, estendendola di altri quattro anni, fino al 27 novembre 20174. Tale proroga è stata giustificata con l’atteggiamento di rifiuto della popolazione nei confronti degli OGM e con la volontà di profilare e posizionare la Svizzera quale produttrice di prodotti privi di OGM. Una modifica della LIG proposta dal Consiglio federale, che prevedeva a livello di legge l’introduzione di cosiddette zone riservate alle coltivazioni di OGM e la concretizzazione delle disposizioni concernenti la coesistenza tra colture OGM e non OGM nell’agricoltura5, è stata nettamente respinta dal Parlamento nel 2017. Invece, dopo intense discussioni nel contesto della politica agricola 2018-2021, la moratoria è stata nuovamente prorogata di quattro anni, questa volta fino al 31 dicembre 2021, sulla base delle stesse motivazioni6. Nel contempo è stato stralciato il mandato attribuito al Consiglio federale, sancito nell’articolo 37a LIG durante la moratoria 2014-2017, di emanare le disposizioni esecutive necessarie nel corso della durata della moratoria.

Secondo l’articolo 7 LIG, i consumatori devono avere accesso a una produzione senza OGM e deve essere garantita la libera scelta dei consumatori. Allo stesso modo, occorre evitare la diffusione di OGM nell’ambiente e i danni alla biodiversità derivanti da tale diffusione (art. 6 LIG). Le disposizioni esecutive per la gestione di piante geneticamente modificate nell’ambiente non sono del tutto chiare, in particolare per quanto concerne i prodotti ottenuti con nuove tecniche di ingegneria genetica. Soprattutto per questi motivi, la proposta di modifica di legge mira a garantire la tutela dell’ambiente e la protezione dei consumatori anche nei prossimi quattro anni. Questo obiettivo dovrà essere raggiunto mediante una proroga corrispondente della moratoria (art. 37a LIG).

Il contesto (accettazione degli OGM da parte della popolazione, compresi quelli provenienti da nuove tecniche di ingegneria genetica) non è cambiato dall’ultima proroga della moratoria, nel 20167. In Svizzera c’è ancora molto interesse per una produzione agricola senza OGM e per l’ambiente. L’estensione della moratoria consente inoltre di monitorare l’ulteriore sviluppo dell’ingegneria genetica e di prepararsi a eventuali sviluppi giuridici a livello internazionale, in particolare

3 http://www.snf.ch/it/fokusForschung/nationale-forschungsprogramme/nfp59-nutzenrisiken-freisetzung-gentechnisch-veraenderter-pflanzen/

4 Nuovo testo secondo il numero 7 dell’allegato alla LF del 22 marzo 2013, in vigore dal 1° novembre 2013 (RU 2013 3463; FF 2012 1757).

5 FF 2016 5883

6 Nuovo testo secondo il numero I della LF del 16 giugno 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018 (RU 2017 6667; FF 2016 5883).

7 Cfr. al riguardo l’inchiesta Univox: https://gfs-zh.ch/wpcontent/uploads/2016/04/Univox_Umwelt-2015.pdf; risultati 2019 di smartvote sulla proroga della moratoria sugli OGM: https://smartvote.ch/de/group/2/election/19_ch-nr/home