Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/69: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (proroga della moratoria sulla messa in commercio di organismi geneticamente modificati) · 19 pagine
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Nel medio e lungo termine, uno sviluppo dell’agricoltura all’insegna della sostenibilità e dell’efficienza delle risorse potrebbe essere completato da piante coltivate che per esempio tollerano meglio la siccità o sono resistenti a malattie fungine. Con le opportunità potenziali legate alle nuove tecniche di ingegneria genetica si potrebbero ottenere piante in grado di rendere la produzione di alimenti generalmente più sostenibile ed efficiente, di adattarsi più rapidamente alle sfide poste dal cambiamento climatico10 e di apportare un valore aggiunto per i consumatori. Tuttavia, allo stato attuale, i dati scientifici per una valutazione dei rischi sono ancora insufficienti.
1.3 Alternative esaminate e opzione scelta
Il Consiglio federale ha preso atto della nota di discussione che stabilisce già che le nuove tecniche di modificazione genetica sottostanno al diritto vigente in materia di ingegneria genetica11 e respinge per ora l’invito a elaborare basi legali volte a escludere determinate piante con genoma editato dall’applicazione della LIG12. Come indicato nella definizione dell’articolo 5 capoverso 2 LIG, con le nuove tecniche di ingegneria genetica ha luogo un intervento nel genoma che non è ottenibile in condizioni naturali mediante incroci o ricombinazioni naturali. Dal campo d’applicazione della normativa vigente in materia di ingegneria genetica13 sono esclusi gli organismi prodotti con mutagenesi14. Sono fatti salvi le procedure e i prodotti che sulla base dei valori empirici erano ritenuti sicuri (history of safe use) già al momento dell’emanazione dell’atto di modifica della legge. Tuttavia, ad oggi, non vi sono dati sufficienti per giustificare l’esclusione dell’editing genomico (genome editing) e degli organismi con genoma editato dal campo d’applicazione della normativa in materia. Nella nota di discussione del 18 novembre 2018, il Consiglio federale ha preannunciato una verifica delle basi giuridiche esistenti in vista di un adattamento basato sul rischio del diritto in materia di ingegneria genetica. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) hanno nel frattempo adempiuto a questo mandato. I risultati mostrano che le basi legali esistenti offrono una flessibilità sufficiente per valutare i prodotti ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica applicando il principio di prevenzione. L’impostazione della LIG è già oggi sufficientemente orientata al
10 Cfr. anche IPCC Special report on climate change and land, capitolo 5: https://www.ipcc.ch/srccl/
11 https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id- 73173.html
12 Cfr. la risposta del Consiglio federale alla mozione 19.4050 del Gruppo liberale radicale del 27 novembre 2019: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curiavista/geschaeft?AffairId=20194050.
13 Cfr. l’allegato 1 dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA; RS 814.911) e l’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf; RS 814.912).
14 La mutagenesi è un processo che, ricorrendo al trattamento con sostanze chimiche o all’irradiazione, aumenta il tasso di mutazione nel materiale genetico di un organismo.