Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/69: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (proroga della moratoria sulla messa in commercio di organismi geneticamente modificati) · 19 pagine
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1 Rapporto esplicativoSituazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il 27 novembre 2005, nell’ambito dell’iniziativa popolare «per alimenti provenienti da un’agricoltura esente da ingegneria genetica», Popolo e Cantoni hanno approvato un nuovo articolo costituzionale (art. 197 numero 7 Cost.) secondo cui l’agricoltura svizzera non avrebbe utilizzato organismi geneticamente modificati per un periodo di cinque anni e che abrogava durante questo periodo parti della legge federale sull’ingegneria genetica nel settore non umano (legge sull’ingegneria genetica, LIG; RS 814.91). Fino al 27 novembre 2010 questa moratoria vietava di concedere l’autorizzazione per l’importazione e la messa in circolazione di piante, parti di piante e sementi geneticamente modificate e capaci di riprodursi, destinate ad applicazioni agricole, forestali od orticole nell’ambiente, come pure di animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli1.
La ricerca è stata quindi espressamente esclusa dalla moratoria, il che significa che sia gli esperimenti con organismi geneticamente modificati (OGM) in sistemi chiusi sia l’immissione sperimentale nell’ambiente di OGM erano ammessi alle condizioni previste dal diritto in materia d’ingegneria genetica. Si intendeva in tal modo consentire la ricerca sui rischi e sul potenziale degli OGM in vista della scadenza della moratoria. In linea con il testo dell’iniziativa popolare, l’articolo costituzionale non si esprimeva a riguardo del fatto se in un’agricoltura «esente da ingegneria genetica» anche i foraggi, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e i medicinali per uso veterinario dovessero rientrare nella moratoria. Il Consiglio federale lo escludeva. Con la moratoria, i promotori dell’iniziativa intendevano anzitutto consentire all’agricoltura svizzera di profilarsi e posizionarsi quale produttrice di prodotti privi di OGM e tener conto dell’atteggiamento di rifiuto della maggioranza della popolazione nei confronti degli alimenti geneticamente modificati. La proroga serviva inoltre per acquisire nuove conoscenze scientifiche ed emanare disposizioni ottimali per la tutela dell’agricoltura convenzionale2.
Il 19 marzo 2010, prima della scadenza della moratoria secondo l’articolo 197 numero 7 Cost., le Camere hanno deciso di modificare la LIG al fine di prorogare la moratoria di altri tre anni, ossia fino al 27 novembre 2013, senza tuttavia modificarne la portata materiale (cfr. art. 37a LIG). Il testo della disposizione è stato tuttavia chiarito e armonizzato con la terminologia nonché la sistematica della legge sull’ingegneria genetica. In particolare, il divieto diretto della messa in commercio è stato sostituito con un divieto alle competenti autorità di rilasciare autorizzazioni per la messa in commercio di OGM a scopi agricoli, orticoli e forestali.
1 La messa in commercio di vertebrati geneticamente modificati è vietata in linea di principio e in tutti gli ambiti di applicazione, tranne che a scopi di ricerca, terapia e diagnostica (art. 9 LIG).
2 Cfr. il messaggio del 18 agosto sull’iniziativa popolare per alimenti provenienti da un’agricoltura esente da ingegneria genetica, FF 2004 4365, 4369.