Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/69: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (proroga della moratoria sulla messa in commercio di organismi geneticamente modificati) · 19 pagine
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La possibilità di «opt out» degli Stati membri dell’UE è dunque specifica per singolo caso, vale a dire per ogni prodotto OGM autorizzato e soltanto in riferimento alla coltivazione di OGM. Ciò costituisce una differenza rispetto alla Svizzera, dove la moratoria riguarda in via generale la messa in commercio di tutti i prodotti OGM a scopi agricoli, orticoli o forestali e interessa già la procedura di autorizzazione.
Nella sua sentenza di principio del 25 luglio 201819, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che, sulla base dell’interpretazione statica del diritto, gli organismi ottenuti con nuove tecniche di ingegneria genetica sottostanno ai requisiti della direttiva 2001/18/CE e sono quindi regolamentati allo stesso modo degli OGM ottenuti con tecniche di ingegneria genetica classiche. La questione era se gli organismi con genoma editato fossero OGM ai sensi della direttiva 2001/18/CE e se, essendo prodotti nuovi ottenuti con mutagenesi mirata, esulassero dal campo di applicazione della direttiva in virtù di una deroga concernente la mutagenesi. Al riguardo, la CGUE ha stabilito che anche gli organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sono OGM ai sensi della direttiva. Il legislatore dell’UE ha infatti espressamente concepito la deroga per la mutagenesi soltanto per gli organismi «ottenuti tramite tecniche o metodi utilizzati convenzionalmente in varie applicazioni con una lunga tradizione di sicurezza»20. I prodotti ottenuti con le nuove tecniche di ingegneria genetica non vantano tuttavia (ancora) una simile history of safe use. Pertanto devono essere qualificati come OGM ai sensi della direttiva e non rientrano nella deroga per la mutagenesi. Nel caso di una varietà che è o sarà sviluppata tramite mutagenesi, la varietà può dunque essere ammessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte a evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente21. Nella sua risposta a un’interrogazione parlamentare sulla questione se la cosidetta tecnologia Epibreed rientri o meno nella legislazione europea sugli OGM22, la Commissione UE risponde che il processo Epibreed produce organismi che sono considerati geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE, in quanto al momento dell’adozione della direttiva 2001/18/CE la tecnica non era già convenzionalmente utilizzata in una serie di applicazioni e nemmeno considerata sicura da lungo tempo23.
Il Consiglio dell’UE ha incaricato la Commissione europea di presentare un rapporto di studio entro il 30 aprile 2021 e di proporre le misure necessarie sulla base dei risultati24.
Anche in Norvegia, uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), l’inquadramento giuridico è ancora pendente e in corso di discussione25.
19 CGUE, C-528/16, Confédération paysanne e a., GU C 328 del 17.9.2018, p. 4 e segg.
20 CGUE, C-528/16, punto 51, con rimando al considerando 17 della direttiva 2001/18/CE.
21 Articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, p. 1 e segg.)
22 Intervento parlamentare P-003885/2020 del 1° luglio 2020: «Fällt das Epibreed-Verfahren unter das GVO-Recht der EU?» (disponibile in tedesco e inglese)
23 Risposta del 9 settembre 2020 di Stella Kyriakides a nome della Commissione europea all’intervento parlamentare P-00388572020 (disponibile in tedesco e inglese)
24 Decisione (UE) 2019/1904 del Consiglio (GU L 293 del 14.11.2019, p. 103 e segg)