Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/69: Modifica della legge sull'ingegneria genetica (proroga della moratoria sulla messa in commercio di organismi geneticamente modificati) · 19 pagine
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Svizzera può trattare le domande di autorizzazione per l’importazione e il transito di OGM in base al proprio dispositivo legislativo, che è compatibile con il Protocollo, o secondo una procedura stabilita dallo stesso (cfr. art. 9 n. 2 lett. c e n. 3, art. 10 e art. 14 n. 4 del Protocollo). In linea di principio si deve dunque decidere in base a valutazioni scientifiche del rischio, in modo che vi sia spazio per tener conto del principio di prevenzione (cfr. art. 1 e 10 n. 6 e appendice III del protocollo). La Svizzera può invocare queste circostanze nel caso di un divieto di autorizzazione e d’importazione a tempo determinato di piante, parti di piante e sementi geneticamente modificate. La prosecuzione della moratoria non ha dunque alcun effetto sul Protocollo di Cartagena.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto di modifica implica l’adeguamento di una disposizione nella legge sull’ingegneria genetica. Poiché si tratta di una disposizione normativa importante, la proroga della moratoria deve essere promulgata a livello di legge (art. 164 cpv. 1 Cost.). La moratoria è stata sancita in origine nella Costituzione in virtù di un’iniziativa popolare (art. 197 n. 7 Cost.). Nel limite del possibile, sulla Costituzione non devono tuttavia gravare regolamentazioni meramente temporanee. Per tale ragione, già nel 2004, in occasione della prima proroga della moratoria, la legge sull’ingegneria genetica è stata scelta quale contenitore appropriato per tale modifica. La stessa linea sarà mantenuta anche per la nuova proroga.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Con il previsto adeguamento dell’articolo 37a LIG non vengono create disposizioni su nuovi sussidi (con conseguenti esborsi al di sopra di uno dei valori soglia) né vengono decisi nuovi crediti d’impegno.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale
La proroga della moratoria non riguarda né la ripartizione dei compiti né l’adempimento degli stessi da parte della Confederazione e dei Cantoni.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
La proroga della moratoria non riguarda la legislazione in materia di sussidi.