Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 17 pagine
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L’articolo 34 specifica quali sono i fondatori aventi diritto a presentare domanda e quali sono gli obiettivi da raggiungere. La felice conclusione di un coaching centrale ai sensi della lettera a è riconosciuta se l’impresa ha ottenuto l’attestazione di cui all’articolo 33 dell’ordinanza sui sussidi relativo al raggiungimento dei traguardi definiti per il coaching.
Art. 35 Presentazione della domanda
L’articolo 35 definisce i criteri di valutazione della domanda. Tali criteri si ispirano in special modo agli obiettivi della partecipazione. La valutazione verte in particolare sul potenziale dei richiedenti, sullo stadio di sviluppo della giovane impresa e sull’idoneità del programma o della fiera a favorire il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 36 Prestazioni offerte
Le prestazioni di Innosuisse, e quindi dei fornitori di prestazioni da essa incaricati, consistono da un lato nella parziale assunzione dei costi sostenuti per la partecipazione e dall’altro in prestazioni di sostegno quali consulenze e l’organizzazione di eventi per la creazione di reti (cpv. 1). Innosuisse non finanzia il tempo consacrato dai fondatori, ma copre soltanto le spese vive. I costi di partecipazione comprendono in particolare le spese di viaggio, i costi del posto di lavoro per la partecipazione a un campo, le tasse di partecipazione alle fiere eccetera. I costi computabili sono definiti dal Consiglio dell’innovazione (cpv. 3).
Secondo il capoverso 2, Innosuisse può incaricare a terzi idonei il compito di fornire queste prestazioni, come già avviene sia per il programma di partecipazione alle fiere sia per l’organizzazione dei campi.
Sezione 5: Sussidi per il rafforzamento del contesto imprenditoriale
Art. 37 Presentazione della domanda
L’articolo 37 definisce le organizzazioni, le istituzioni e le persone che possono presentare domanda di sostegno ai sensi del nuovo articolo 20 capoverso 2 lettera c LPRI (sussidi a organizzazioni, istituzioni o persone che sostengono la costituzione e lo sviluppo di giovani imprese). Si tratta di organizzazioni, istituzioni e persone che perseguono con provvedimenti adeguati gli obiettivi del provvedimento di promozione menzionati all’articolo 37. L’obiettivo ultimo consiste nel migliorare il contesto imprenditoriale per le giovani imprese in Svizzera. Tra i possibili provvedimenti si può pensare per esempio a piattaforme di networking, programmi incentrati su determinati temi quali la sostenibilità o la promozione delle donne nelle imprese o attività incentrate su determinati settori quali quello delle criptovalute.
Art. 38 Criteri di valutazione
I criteri di valutazione per la concessione di sussidi sono in particolare l’idoneità dei provvedimenti, la qualità dei concetti di attuazione e la capacità potenziale di ottenere effettivamente un impatto positivo sull’ecosistema delle start-up.
Art. 39 Calcolo dei sussidi
Innosuisse partecipa ai costi in ragione del 50-80 per cento delle spese necessarie. La quota minima del 50 per cento garantisce a Innosuisse un controllo sufficiente sui provvedimenti. All’interno della fascia prevista, la quota sussidiata è definita da un lato in base all’utilità stimata del provvedimento per l’ecosistema delle start-up, e dall’altro in base all’efficienza economica dell’istituzione, organizzazione o persona beneficiaria del sussidio. Quest’ultimo criterio consente in particolare anche alle giovani organizzazioni ancora in fase di sviluppo o alle persone che si impegnano di realizzare, con una quota iniziale elevata di sovvenzionamento da parte di Innosuisse, buone iniziative che altrimenti rimarrebbero intentate.
3.4 Capitolo 4: Promozione delle persone altamente qualificate
Art. 40 Presentazione della domanda
Secondo l’articolo 20a capoverso 1 LPRI, la promozione delle persone altamente qualificate è rivolta alle persone che operano presso centri di ricerca universitari, centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e alle piccole e medie imprese con sede in Svizzera (cpv. 1).
Le domande di sovvenzionamento di un periodo in un’istituzione ospitante sono accolte soltanto se il loro scopo consiste nel permettere alla persona promossa di acquisire competenze nel settore dell’innovazione grazie allo scambio tra ricerca e applicazione (cpv. 2 lett. a). Le persone altamente qualificate delle piccole e medie imprese acquisiscono in tal modo competenze nel campo della ricerca (che sia in un centro di ricerca universitario, un centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo o in un’impresa che possiede un’ottima infrastruttura e ottime competenze nel campo della ricerca), mentre le persone altamente qualificate che operano presso questi centri acquisiscono competenze orientate alla pratica in un’impresa. Occorre dunque fare in modo che la persona promossa che attua un progetto concreto o uno studio di fattibilità possa trascorrere un periodo in un’istituzione ospitante e in tal modo perfezionarsi ulteriormente.
La durata del periodo trascorso nell’istituzione ospitante può avere una durata massima di 350 giorni, ma i giorni non devono necessariamente essere tutti consecutivi. Questa soluzione consente di applicare modelli flessibili, per esempio nel caso di chi lavora a tempo parziale o di chi continua in parte a lavorare per l’impresa a cui appartiene. La durata massima di godimento della promozione è comunque limitata a due anni (cpv. 2 lett. b).
Inoltre, la domanda deve soddisfare un criterio di forma, consistente nel fatto che sia l’istituzione o impresa di appartenenza sia l’istituzione ospitante e ovviamente anche la persona promossa devono acconsentire al soggiorno (cpv. 2 lett. c). Esse devono anche accordarsi sul modo di ripartirsi eventuali spese materiali e costi indiretti di progetto.