Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 17 pagine

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Innosuisse stabilisce di volta in volta i sussidi overhead nei limiti dell’aliquota massima definita dal Parlamento nel pertinente decreto di finanziamento (art. 37 cpv. 1 lett. b O-LPRI). Il nuovo articolo 23 capoverso 1bisLPRI permette al Parlamento di definire per i centri di competenza tecnologici aliquote massime più elevate per il rimborso di costi overhead rispetto ad altri centri di ricerca. Il nuovo disciplinamento tiene conto di questo aspetto completando la regolamentazione anche a livello dell’ordinanza sui sussidi (cpv. 2). Il disciplinamento previsto non si limita a prevedere aliquote più elevate per i centri di competenza tecnologici, ma stabilisce anche che Innosuisse potrebbe tener conto di altre differenze sostanziali tra i vari tipi di centri di ricerca prevedendo opportune aliquote overhead (ma sempre entro i limiti delle aliquote massime definite dal Parlamento). Le aliquote, tuttavia, saranno ancora definite in modo forfettario per determinati tipi di centri di ricerca, e non saranno definite in modo specifico per ogni singolo centro.

Art. 13 Gestione dei sussidi

Come sinora, nei progetti a cui partecipano diversi partner di ricerca, uno dei partner deve assumere il ruolo di servizio incaricato di gestire i sussidi e in particolare di ricevere e distribuire i sussidi di Innosuisse, di rendere conto a quest’ultima e di fungere da piattaforma d’informazione tra Innosuisse e i partner di progetto. Ora questo ruolo viene ulteriormente rafforzato affidando al servizio designato anche il ruolo di rappresentante legale degli altri partner di progetto (cpv. 2). Tutta la comunicazione tra Innosuisse e i partner di progetto può passare in modo giuridicamente valido attraverso questo servizio e vale anche per gli altri partner di progetti interessati.

Sezione 2: Sussidi per progetti d’innovazione senza partner attuatori

Art. 14 Presentazione della domanda

Questo articolo riprende il disciplinamento attualmente previsto all’articolo 11 della vigente ordinanza sui sussidi di Innosuisse.

Art. 15 Criteri di valutazione

Il nuovo articolo 19 capoverso 3 LPRI non circoscrive più i progetti senza partner attuatori agli studi di fattibilità, ai prototipi e agli impianti sperimentali. Perciò, contrariamente al vigente articolo 12 dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse, la nuova ordinanza non prevede più alcun disciplinamento sul tipo di progetti.

I criteri di valutazione sinora previsti all’articolo 12 della vigente ordinanza sono ripresi nel nuovo disciplinamento e, come all’articolo 8, sono in parte leggermente riformulati, precisati o completati.

Art. 16 Calcolo e durata massima dei sussidi

Il calcolo dei sussidi di progetto è retto come sinora dalle disposizioni sui progetti d’innovazione con partner attuatori. Ora, però, non è più prevista una durata massima. Tale limite sarà stabilito (se necessario) nelle disposizioni d’esecuzione.

Sezione 3: Sussidi per progetti d’innovazione di giovani imprese

Art. 17 Presentazione della domanda

Come per il coaching, per giovani imprese si intendono le start-up costituite da non più di cinque anni. Ma la costituzione può risalire anche a un tempo più remoto, per esempio se i tempi di sviluppo sono stati lunghi, come succede specialmente nel settore farmaceutico e della medicina.

Art. 18 Tipi di progetto e criteri di valutazione

Solitamente, i progetti d’innovazione realizzati da giovani imprese si basano su prestazioni preliminari fornite dagli stessi fondatori dell’impresa. Non si tratta però di un presupposto necessario, bensì è anche possibile immaginare che il fondatore scopra una prestazione di ricerca in un momento successivo o vi collabori semplicemente ma voglia comunque renderla commerciabile con un’impresa propria. Per il tipo di progetto conta dunque soltanto che si tratti di un progetto d’innovazione fondato sulla scienza, e che la giovane impresa lo realizzi e intenda valorizzare i risultati sul mercato o a beneficio della società.

La prestazione di ricerca su cui si basa il progetto non deve necessariamente essere stata fornita in un centro di ricerca universitario o in un centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo, ma può essere anche il frutto di un’impresa con un dipartimento di ricerca proprio qualitativamente efficiente.

Art. 19 Calcolo e durata massima dei sussidi

Il capoverso 1 fa riferimento alla base di calcolo per la determinazione dei costi computabili per i progetti d’innovazione tra partner di ricerca e partner attuatori (art. 9). I costi per la preparazione dell’ingresso sul mercato della giovane impresa, non direttamente legati al progetto d’innovazione, non rientrano nei costi di progetto, e quindi non sono computabili.

Per le spese per il personale valgono gli stessi principi previsti per quelle degli istituti di ricerca nell’ambito di progetti d’innovazione realizzati con partner di ricerca: sono computabili i salari lordi e i contributi alle assicurazioni sociali. Tuttavia, in questo contesto il conteggio delle spese deve sempre essere effettuato comprovando i salari lordi e i contributi del datore di lavoro effettivamente versati, poiché altrimenti non è possibile verificare che queste spese siano state davvero sostenute dalla giovane impresa. In quest’ambito occorre considerare che i salari per i lavori di progetto che i collaboratori ottengono altrove (p. es. da un impiego ancora in corso presso un istituto di ricerca) devono essere dedotti dalle spese per il personale (cpv. 2), altrimenti i salari sarebbero pagati due volte.

Nell’ambito del progetto d’innovazione, le giovani imprese possono far capo a terzi, per esempio su mandato. Anche questi costi sono computabili, purché siano necessari per la realizzazione del progetto. Come nel caso delle prestazioni di terzi nell’ambito della promozione di progetti d’innovazione con partner attuatori, questi costi rientrano nelle spese per beni e servizi ai sensi del capoverso 1 lettera b.