Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 17 pagine
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Il principio secondo cui può essere chiesto un mentorato per la valutazione della bocciatura di un progetto o per la sua rielaborazione soltanto se una domanda di promozione è stata respinta è chiaro, e quindi non deve essere disciplinato espressamente. Inoltre, deve trattarsi di domande di promozione presentate a Innosuisse.
Art. 46 Accredito
Come sinora, per le prestazioni di mentorato approvate vengono emessi accrediti che le piccole e medie imprese possono utilizzare presso i mentori accreditati da Innosuisse (cpv. 1 e 3). Ora, per consulenze specifiche, le imprese possono anche far capo a consulenti specialisti (coach specialisti) già accreditati per prestazioni di coaching (cpv. 4; cfr. il commento ad art. 62). Innosuisse designerà però appositamente i coach a disposizione per queste consulenze, poiché non in tutti gli ambiti tematici in cui esistono consulenti specialisti serve una consulenza nell’ambito del mentorato.
Ora è fissato soltanto l’importo massimo degli accrediti, pari a 10 000 franchi (cpv. 1). Nelle disposizioni d’esecuzione possono però essere fissati valori massimi per i singoli tipi di accredito (cpv. 2). Attualmente, per esempio, si prevede di fissare un massimo di 1000 franchi per le nuove valutazioni brevi. Il valore massimo di 10 000 franchi sarà verosimilmente applicato tutt’al più per il mentorato di avvio, che ora comprende prestazioni complete per le quali sinora erano necessari due accrediti (vigente art. 28 lett. b e c).
I mentori accreditati che forniscono prestazioni alle piccole e medie imprese up sono rimunerati direttamente da Innosuisse. Questo principio è ora disciplinato al capoverso 5, poiché nella LPRI non è più esplicitamente previsto.
Sezione 2: Sussidi per misure di promozione dell’interazione su temi specifici d’innovazione
Ora le due misure di promozione dell’interazione «reti tematiche nazionali» (dal 2020 denominate anche «NTN
Innovation Booster») e «incontri tematici» (dal 2020 denominati anche «Networking Event Series») saranno raggruppate sotto il denominatore comune di «provvedimenti di networking». L’ordinanza sui sussidi prevede per entrambe lo stesso disciplinamento. A livello di disposizioni d’esecuzione e nell’ambito dei bandi, invece, permette che si tenga conto delle differenze esistenti nelle procedure e nelle priorità dei provvedimenti.
Art. 47 Presentazione della domanda
I presupposti per i richiedenti rimangono ampiamente i medesimi, ma ora potranno presentare domanda anche le organizzazioni a scopo di lucro. Questa modifica è giustificata dal fatto che anche queste organizzazioni possono offrire, accanto ad attività a scopo di lucro, misure che favoriscono la realizzazione degli obiettivi dei provvedimenti di networking promossi da Innosuisse. Per questa disposizione è determinante il provvedimento per cui si chiede sostegno, e non il background generale dell’organizzazione. Occorre tuttavia tener conto del fatto che con il sussidio di Innosuisse non deve essere conseguito alcun guadagno (cfr. il commento ad art. 49 cpv. 2).
Art. 48 Criteri di valutazione
I criteri di valutazione ricalcano in larga misura quelli già previsti attualmente, ma in parte vengono precisati e completati alla luce delle esperienze acquisite negli anni passati dopo l’entrata in vigore dell’attuale ordinanza.
Anche qui viene ora menzionato esplicitamente come nuovo criterio il contributo allo sviluppo sostenibile della società, dell’economia e dell’ambiente (lett. f, cfr. il commento all’art. 2). La lettera h fa esplicito riferimento al principio di sussidiarietà, che governa comunque la legislazione in materia di sussidi ma che per questo strumento di promozione del trasferimento di sapere e tecnologie deve essere sottolineato in modo specifico: non tutti i settori e ambiti tematici hanno bisogno del sostegno della Confederazione per garantire il necessario trasferimento, e pertanto il principio di sussidiarietà deve essere considerato in modo particolare nella scelta delle misure da promuovere.
Il capoverso 2 sottolinea che Innosuisse può strutturare in modo differenziato i bandi per la presentazione di domande relative alla promozione dell’interazione, a seconda del tema specifico dell’innovazione, purché sempre entro i limiti dei criteri fondamentali qui stabiliti. Per i bandi riguardanti le misure per l’attuale NTN Innovation Booster, per esempio, può attribuire un’importanza particolare alle opportunità che il tema offre di generare durante il periodo di validità dei progetti d’innovazione. Quanto ai bandi riguardanti le misure per l’attuale strumento delle Networking Event Series, invece, Innosuisse può dare maggiore risalto alla futura importanza e all’interazione attuale in vista del futuro.
Art. 49 Durata del sostegno, calcolo dei contributi e accordo sugli obiettivi
I provvedimenti di networking vengono promossi per un periodo massimo di quattro anni, ma esiste comunque la possibilità di prolungare il sostegno una tantum per altri quattro anni al massimo (cpv. 1). Si può però prevedere anche un periodo più breve. Questo aspetto deve essere precisato nella documentazione del bando.
Secondo il capoverso 2, Innosuisse partecipa ai costi in ragione del 50-90 per cento delle spese necessarie. La quota minima del 50 per cento garantisce a Innosuisse un controllo sufficiente sui provvedimenti. L’importo del sussidio di Innosuisse dipende dalla misura in cui le organizzazioni possono finanziare le proprie attività con fondi di terzi, o meglio dalla misura in cui si può pretendere da esse che si finanzino con tali risorse. In particolare per le misure di incentivazione di idee radicalmente innovative, può essere necessario un grado di finanziamento più elevato da parte di Innosuisse, per compensare una minor disponibilità di fondi di terzi. Secondo il capoverso 4, le disposizioni d’esecuzione definiscono i costi computabili. Questi costi comprendono sicuramente quelli per lo sviluppo e lo svolgimento delle attività. Se una parte delle attività del progetto riguarda il finanziamento dello sviluppo e della sperimentazione di idee innovative di tipo inedito da parte di terzi, anche questi costi sono computabili. Il capoverso 2 precisa ancora che i sussidi di Innosuisse non devono essere tali da permettere il conseguimento di un utile. Se l’organizzazione lavora in modo redditizio, i sussidi di Innosuisse vengono conseguentemente ridotti.
Il capoverso 3 stabilisce che Innosuisse può far dipendere l’ammontare dei suoi sussidi dal raggiungimento di obiettivi concordati. Tuttavia, vanno sempre coperte soltanto le spese effettivamente sostenute, ed è invece escluso il versamento di importi forfettari legati al raggiungimento degli obiettivi.