Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 17 pagine

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Art. 4 Sanzioni

L’elenco di sanzioni amministrative previsto all’articolo 4 corrisponde a quelle previste dall’articolo 55 della vigente ordinanza sui sussidi per le violazioni dell’integrità e della buona prassi scientifiche. Ora queste sanzioni potranno essere inflitte sia per comportamento scorretto in ambito scientifico sia in generale per violazione delle disposizioni applicabili al rapporto di sovvenzionamento. In virtù dell’articolo 40 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), in determinati casi Innosuisse può esigere la restituzione dei sussidi ed escludere le persone responsabili da ulteriori procedure di domanda. Le nuove sanzioni previste ora all’articolo 4 consentono di graduare le sanzioni in modo più preciso (p. es. avvertimento scritto o ammonimento). Il capoverso 3, inoltre, consacra il principio - importante soprattutto per quanto attiene all’integrità scientifica - secondo cui Innosuisse può informare l’istituzione datrice di lavoro in merito alle sanzioni.

Art. 5 Obbligo di informare e di valutazione

Per adempiere i propri compiti e misurare l’efficacia delle sue attività di promozione, Innosuisse ha bisogno di informazioni da parte delle persone promosse o che richiedono una promozione. Perciò, all’articolo 5 viene introdotto un obbligo di informare.

Tale obbligo riguarda da un lato tutte le informazioni di cui Innosuisse necessita in quanto erogatrice di sussidi per garantire lo svolgimento regolare del sovvenzionamento e il progresso delle attività e imprese promosse (p. es. rapporti intermedi e finali sul merito e sulle finanze). D’altro lato, l’obbligo di informare riguarda anche informazioni di cui Innosuisse necessita per poter misurare adeguatamente l’impatto dell’attività di promozione. Infine, esso consente a Innosuisse di valutare a scadenza regolare la qualità dei suoi provvedimenti, per esempio la qualità di provvedimenti di formazione o le prestazioni dei mentori.

L’obbligo di informare (cpv. 1) interessa i beneficiari di sussidi diretti e di altre prestazioni di sostegno (p. es. prestazioni di coaching), ma anche persone promosse indirettamente da Innosuisse, e in particolare i partner attuatori di progetti d’innovazione (anch’essi richiedenti e partner nel rapporto di sovvenzionamento). Il capoverso 2 menziona inoltre le persone che partecipano a eventi, programmi, corsi di formazione o simili finanziati almeno in parte da Innosuisse (p. es. provvedimenti di formazione nel campo dell’imprenditorialità, eventi nell’ambito di una Networking Events Series). In compenso gli organizzatori - che si tratti di mandatari di Innosuisse o di organizzazioni promosse da Innosuisse nell'ambito di un sovvenzionamento - sono tenuti, su richiesta di Innosuisse, a condurre sondaggi sulla qualità e l’impatto dei provvedimenti.

Gli obblighi di informare valgono fino a cinque anni dopo la conclusione del provvedimento di promozione o della partecipazione a cui si riferisce l’informazione. Questa regola consente a Innosuisse di realizzare misurazioni dell’impatto in tempi ragionevoli dopo la conclusione della promozione. Tuttavia, le informazioni sulla partecipazione a eventi e simili vengono sempre raccolte in tempi ravvicinati, durante o subito dopo la partecipazione.

Art. 6 Programmi pilota

Nell’ambito della promozione dell’imprenditorialità fondata sulla scienza, delle persone altamente qualificate e del trasferimento di sapere e tecnologie, la LPRI accorda a Innosuisse alcuni margini di manovra per la scelta e l’assetto degli strumenti di promozione. Se l’efficacia di uno strumento in un determinato assetto è già nota, Innosuisse può adottare le regolamentazioni necessarie nell’ordinanza sui sussidi. Per i nuovi strumenti, invece, è talvolta difficile stimare se e in quale assetto possano servire al meglio gli obiettivi perseguiti dalla promozione. Per il nuovo strumento della promozione delle persone altamente qualificate, per esempio, è ancora difficile stimare se i sussidi per studi di fattibilità ora previsti all’articolo 20a capoverso 2 lettera LPRI corrispondano a un reale fabbisogno, e, se sì, come dovrebbe essere strutturato lo strumento per essere il più efficace possibile.

Perciò, Innosuisse avrà ora la possibilità, laddove la legge le concede un margine di manovra, di realizzare programmi pilota della durata massima di quattro anni per testare strumenti di promozione nuovi o rimaneggiati. Al termine del progetto pilota il programma potrà essere analizzato e lo strumento disciplinato nell’ordinanza sui sussidi alla luce delle esperienze acquisite. Questi programmi pilota per la sperimentazione di iniziative e programmi di promozione sono già condotti con successo nel contesto europeo.

3.2 Capitolo 2: Sussidi per progetti d’innovazione

Sezione 1: Sussidi per progetti d’innovazione con partner attuatori

Art. 7 Presentazione della domanda

Questo articolo riprende in larga misura il disciplinamento attualmente previsto all’articolo 3 della vigente ordinanza sui sussidi di Innosuisse. Il fatto che i partner attuatori possano essere sia istituzioni private o pubbliche sia imprese che provvedono alla valorizzazione dei risultati di un progetto emerge direttamente dall’articolo 19 capoverso 1 LPRI e quindi non deve essere evocato di nuovo nell’ordinanza (attuale art. 3 cpv. 3).

Ora viene codificata esplicitamente la prassi attuale, secondo cui un partner attuatore deve avere di principio sede in Svizzera. A questo principio è possibile derogare soltanto se il valore aggiunto presumibile dell’attuazione dei risultati del progetto è generato in parte sostanziale in Svizzera (cpv. 3).

Art. 8 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sinora previsti all’articolo 4 della vigente ordinanza sono ripresi nel nuovo disciplinamento ein parte riformulati o precisati. Alla lettera a, per esempio, la riformulazione tiene conto del fatto che in parte è impossibile confrontare il contenuto dell’innovazione con un mercato concorrenziale esistente (p. es. nel campo dell’innovazione sociale o quando si tratta di innovazioni completamente inedite).