Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 17 pagine

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3.7 Capitolo 7: Procedura di selezione di consulenti e mentori

Sezione 1: Disposizioni comuni applicabili a consulenti e mentori

Art. 58 Accreditamento di consulenti e mentori

Come previsto agli articoli 20 capoverso 3 e 21 capoverso 2 LPRI, Innosuisse svolge procedure di selezione generalmente pubbliche (cpv. 1) per la selezione di consulenti e mentori (di seguito denominati congiuntamente «fornitori di prestazioni») e inserisce in un apposito elenco i fornitori di prestazioni così selezionati. Tuttavia, se occorre selezionare solo un esiguo numero di nuovi fornitori di prestazioni (al massimo il 10-20 % del pool, a seconda delle dimensioni dell’intero pool3), per esempio per sostituire alcuni ex fornitori di prestazioni o perché occorrono soltanto pochi nuovi consulenti, Innosuisse può rinunciare a una procedura pubblica e rivolgersi invece direttamente a singole persone, verificare la loro idoneità e quindi selezionarle (cpv. 2). In genere, in simili casi una procedura pubblica comporta un onere sproporzionato, oppure tempi inadeguati.

Per il resto, il disciplinamento riprende ampiamente il testo dell’articolo 47 della vigente ordinanza sui sussidi. Ora il capoverso 4 introduce però espressamente il principio, sinora applicato tacitamente, secondo cui Innosuisse può inserire nell’elenco di persone accreditate soltanto il numero di fornitori di prestazioni necessario per le sue offerte di coaching e di mentorato. Nell’elenco non devono dunque essere inserite tutte le persone idonee per tale compito.

Art. 59 Assunzione di obblighi

Gli obblighi di carattere generale che un coach o un mentore assume, quali il rispetto della confidenzialità e del principio di indipendenza, la dichiarazione delle relazioni d’interesse, l’obbligo di rendiconto eccetera, corrispondono a quanto sinora previsto dal vigente articolo 48 dell’ordinanza sui sussidi di Innosuisse (cpv. 1). Come unica novità, il capoverso 2 consacra ora il principio derivante dalla nomina ratione personae secondo cui la prestazione deve essere fornita personalmente. Un fornitore di prestazioni può però chiedere consiglio a un collega specializzato, purché rispetti in particolare gli obblighi di confidenzialità.

Art. 60 Verifica e durata della qualifica

Secondo il capoverso 1, Innosuisse conduce almeno ogni quattro anni un assessment dei fornitori di prestazioni accreditati, volta a verificare la qualità delle prestazioni di coaching e mentorato offerte. A seconda del fabbisogno, può definire intervalli diversi per gli assessment dei consulenti (coach) e dei mentori. Una parte degli assessment consiste in riscontri delle imprese beneficiarie delle prestazioni di coaching e mentorato (art. 5 cpv. 1). Inoltre, in caso di bisogno, Innosuisse può informarsi in merito all’andamento del coaching o del mentorato.

Come sinora, una persona può fornire prestazioni a Innosuisse come coach o mentore per un periodo di dodici anni al massimo (cpv. 3).

Art. 61 Esclusione dalla partecipazione finanziaria

Questa disposizione corrisponde alla norma sinora vigente e assicura che i fornitori di prestazioni non perseguano interessi personali partecipando finanziariamente a un progetto.

Sezione 2: Qualificazione dei consulenti

Art. 62

Esistono sostanzialmente due tipi di consulenti (coach): i consulenti che forniscono prestazioni di coaching generale e i consulenti specialisti, che grazie alle loro conoscenze specialistiche forniscono una consulenza specifica, per esempio su questioni di diritti immateriali, struttura organizzativa, scelta di modelli di finanziamento, diritto fiscale o ricerca di investitori.

Innosuisse può accreditare i coach che forniscono consulenza generale anche come consulenti specialisti per determinati tipi di coaching, per esempio soltanto per coaching di crescita, coaching iniziale o coaching centrale. Questi dettagli devono essere disciplinati da Innosuisse nell’ambito della procedura di selezione. I consulenti accreditati per prestazioni di coaching generale possono essere coinvolti in singoli casi affinché forniscano una consulenza come coach ospite anche per altri tipi di coach, anche se sono accreditati soltanto per un determinato tipo di coaching. L’impresa interessata decide insieme al proprio coach generale se è il caso di coinvolgere altri coach.

Il capoverso 1 consacra esplicitamente la prassi attuale, secondo cui i coach devono fatturare le loro prestazioni tramite una persona giuridica. Questa regola garantisce in particolare l’indipendenza del coach da Innosuisse per quanto riguarda le assicurazioni sociali.

I criteri applicabili alla selezione dei coach ricalcano in larga misura quelli previsti dalla vigente regolamentazione (cpv. 2 per i coach generali e cpv. 4 per i coach specialisti). Per esperienza nella gestione d’impresa e in situazioni di risanamento si intende esperienza nella gestione di situazioni di profondi cambiamenti o trasformazioni radicali di imprese.

Il capoverso 3 specifica che per alcuni tipi di prestazioni di coaching possono essere previste modalità di valutazione e ponderazione diverse. Nel caso dei coach che si occupano di coaching centrale, per esempio, conta soprattutto l’esperienza in materia di costituzione di imprese se si tratta delle situazioni di sviluppo menzionate nella lettera a, mentre per i coach che si occupano di coaching di crescita conta l’esperienza in situazioni di crescita, anch’essa inclusa nel concetto di situazioni di sviluppo.

È possibile che alcune persone si qualifichino sia come coach generale sia come coach specialista (cpv. 5).

3 Attualmente l’elenco dei fornitori di prestazioni qualificati comprende 20 mentori e 133 consulenti.