Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 17 pagine

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Sezione 3: Offerte per l’accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale

Art. 50

In virtù del nuovo articolo 21 capoverso 1 lettera c LPRI, ora Innosuisse può prevedere offerte di sostegno per l’accertamento di questioni riguardanti la proprietà intellettuale. Può offrire questi provvedimenti sia direttamente, sia incaricando terzi idonei (cpv. 2). Si può per esempio immaginare che affidi all’Istituto della proprietà intellettuale l’incarico di offrire ai richiedenti e ai beneficiari di provvedimenti di promozione ricerche o analisi in materia di brevetti.

Secondo il capoverso 1, le offerte possono essere destinate sia a chi sta elaborando una domanda di promozione da presentare a Innosuisse, sia a chi questo sostegno l’ha già ottenuto. Specialmente al momento dell’elaborazione della domanda, si pongono spesso questioni importanti riguardanti la proprietà intellettuale. Questioni di questo tipo possono porsi, in determinate circostanze, anche per i team e le persone che nell’ambito di una misura di promozione dell’interazione prevista nella sezione 2 di questo capitolo beneficiano di un sostegno per lo sviluppo o la sperimentazione di idee innovative. Perciò, se del caso, anche queste persone cofinanziate indirettamente con risorse di Innosuisse devono poter beneficiare delle pertinenti offerte. Nelle sue offerte, Innosuisse definisce i destinatari dei vari provvedimenti.

3.6 Capitolo 6: Cooperazione internazionale

Per Innosuisse esistono due tipi di cooperazione internazionale: le cooperazioni che può avviare da sé con organizzazioni e organismi di promozione esteri (art. 22 cpv. 2 LPRI) e i mandati del Consiglio federale, del DEFR o della SEFRI per la partecipazione alle attività di promozione di organizzazioni e organismi internazionali (art. 22 cpv. 3 LPRI; art. 3 cpv. 3 LASPI).

Sezione 1: Disposizioni generali sulla cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri

Art. 51

Secondo l’articolo 22 capoverso 2 LPRI, Innosuisse ha ora facoltà di avviare rapporti di cooperazione con organizzazioni e organismi di promozione esteri in tutti gli ambiti dei suoi strumenti di promozione. Sinora questa possibilità era limitata ai progetti d’innovazione transfrontalieri. Secondo l’articolo 51, i dettagli della cooperazione (p. es. oggetto, scopo, principi procedurali, condizioni di promozione) devono essere concordati di volta in volta tra Innosuisse e l’organizzazione partner. Tali dettagli possono essere disciplinati per esempio in un Memorandum of Unterstanding generale di lunga durata, ma possono essere concordati anche call di breve durata e inizialmente singoli per saggiare la collaborazione.

Sezione 2: Promozione di progetti d’innovazione nell’ambito della cooperazione con organizzazioni e organismi di

promozione esteri

La cooperazione per la promozione di progetti d’innovazione transfrontalieri è retta dalle disposizioni speciali di questa sezione. I rapporti di cooperazione di Innosuisse con organizzazioni e organismi di promozione esteri dovrebbe rientrare in gran parte in questa categoria. Un esempio di cooperazione di questo tipo attualmente in corso è rappresentato dalla collaborazione con l’agenzia di promozione sudcoreana KIAT o con l’omonima brasiliana EMBRAPII.

Art. 52 Presentazione della domanda

Come nel caso della promozione di progetti nazionali, anche per i progetti d’innovazione transfrontalieri è necessario almeno un partner di ricerca svizzero (conformemente alla definizione di cui all’art. 7 cpv. 2) e almeno un partner attuatore in Svizzera (cpv. 1). Naturalmente, per un progetto internazionale occorre anche la partecipazione di un partner del territorio d’appartenenza dell’organizzazione partner estera.

In deroga a questo principio di base, tuttavia, anche per la promozione di progetti nell’ambito della cooperazione con organizzazioni e organismi esteri deve essere data la possibilità alle giovani imprese, come previsto dall’articolo 19 capoverso 3bisLPRI per la promozione nazionale, di preparare il proprio ingresso sul mercato realizzando progetti d’innovazione senza partner di ricerca svizzeri e sulla base di lavori scientifici preliminari sostenuti da Innosuisse. Questo aspetto è disciplinato al capoverso 2, che rimanda alle condizioni previste per la promozione di progetti nazionali di giovani imprese sia per il tipo di progetti sia per la presentazione della domanda (cfr. il commento ad art. 17 e 18). Le giovani imprese possono dunque collaborare direttamente con partner di ricerca e imprese esteri. I dettagli relativi ai requisiti per la presentazione della domanda, e in particolare a quelli sul contenuto (p. es. informazioni sul progetto generale internazionale) e le procedure da seguire per presentare la domanda, sono definiti dal Consiglio dell’innovazione nelle disposizioni d'esecuzione (art. 10 cpv. 1 lett. f LASPI).

Art. 53 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione si ispirano a quelli previsti per la promozione di progetti d’innovazione nazionali (cfr. il commento ad art. 8). Rispetto ai progetti puramente nazionali, per i progetti d’innovazione internazionali viene però ad aggiungersi, tra i criteri di valutazione, anche il valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera. Di principio, i progetti il cui carattere internazionale non crea alcun valore aggiunto non vengono promossi come progetti internazionali.

Art. 54 Calcolo dei sussidi

In virtù dell’articolo 19 capoversi 1bise 3bisLPRI, nell’ambito della promozione di progetti d’innovazione internazionali possono essere versati anche sussidi ai partner attuatori e a giovani imprese svizzere che realizzano progetti d’innovazione propri.