Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 17 pagine
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2.2 Questioni di esecuzione
Secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera f della legge federale del 17 giugno 2016 sull’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (LASPI; RS 420.2), il Consiglio dell’innovazione di Innosuisse emana le disposizioni d’esecuzione per gli strumenti di promozione (in particolare sui costi computabili e sui requisiti per la presentazione di domande).
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Nell’articolo sull’oggetto sono elencati i provvedimenti di promozione di Innosuisse previsti dagli articoli 19-22 LPRI.
Art. 2 Sostenibilità
Conformemente ai mandati assegnati agli articoli 6 capoverso 3 lettera a e 19 capoverso 5 LPRI, l’articolo 2 dell’ordinanza consacra due principi sulla considerazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in ambito sociale, economico e ambientale. Il capoverso 1 precisa che Innosuisse non promuove attività che hanno un impatto negativo sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile. Il capoverso 2 si rivolge direttamente ai beneficiari della promozione invitandoli a tener conto degli obiettivi di sostenibilità nell’ambito delle loro attività.
Inoltre, per tutti i suoi strumenti di promozione, Innosuisse considera tra i suoi criteri di valutazione il contributo del progetto promosso a tali obiettivi.
Art. 3 Integrità scientifica e buona prassi scientifica
Innosuisse si impegna ad attuare le raccomandazioni formulate dal Codice di condotta sull’integrità scientifica1. Il codice definisce una concezione comune dell’integrità scientifica e formula le pertinenti «best practices». Negli anni a venire gli organi di ricerca ai sensi dell’articolo 4 LPRI potranno servirsene come base per verificare, precisare ulteriormente e completare le loro regole seguendo la falsariga da esso tracciata. Con la presente revisione le raccomandazioni del codice vengono considerate a livello di ordinanza.
Nella vigente ordinanza sui sussidi, le violazioni dei principi dell’integrità e della buona prassi scientifiche sono trattate agli articoli 54 e 55. Ora la questione sarà disciplinata nella nuova «parte generale».
Il capoverso 1 consentirà a Innosuisse di respingere nel merito le domande che violano questi principi, per esempio quando il modulo di domanda o i documenti inoltrati contengono plagi, presentano fatti falsificati (fabbricazione) o simili. Sono immaginabili anche casi in cui l’idea che si chiede di promuovere viola di per sé l’integrità scientifica (p. es.
violazione dei principi etici specifici della disciplina). L’esistenza di un comportamento scientificamente scorretto o di una violazione dell’integrità scientifica dovrà ancora essere valutata nel singolo caso tenendo conto delle norme specifiche vigenti per la disciplina in questione. Il codice di condotta sull’integrità scientifica può fornire un orientamento, in
particolare grazie al catalogo non esaustivo di possibili casi di comportamento scientificamente scorretto che esso
contiene.
Il capoverso 2 si rivolge ai richiedenti e ai beneficiari di provvedimenti di promozione. Se è una persona giuridica, il richiedente è responsabile del rispetto dei principi dell’integrità scientifica anche da parte delle persone fisiche che
collaborano al progetto.
Il capoverso 3 precisa che l’obbligo di informare riguarda anche la procedura e le sanzioni relative a tutte le persone che collaborano all’attività promossa o da promuovere (di seguito «collaboratori»). L’obbligo di fornire informazioni riguarda i richiedenti ma anche ha già beneficiato di un provvedimento di promozione. L’obbligo di informare ai sensi della lettera a si riferisce sia alle procedure pendenti per comportamento scientificamente scorretto al momento della presentazione della domanda, sia a quelle avviate durante la promozione da parte di Innosuisse, per esempio dall’istituzione datrice di lavoro.
La lettera b riguarda le sanzioni passate inflitte negli ultimi tre anni per comportamento scorretto in ambito scientifico.
Devono essere segnalate tutte le sanzioni inflitte per violazioni dell’integrità o della buona prassi scientifiche, a
prescindere dalla forma o dal luogo in cui sono state inflitte.
Il capoverso 4 consente a Innosuisse di sospendere procedure di domanda o promozioni in corso in caso di sospetto o accertato comportamento scorretto in ambito scientifico. La sospensione dura finché sarà stato stabilito se ed
eventualmente quali misure devono essere adottate. Le misure che entrano in linea di conto in caso di sospensione della procedura sono anzitutto la non entrata nel merito della domanda, e, se si tratta di promozioni in corso, una sanzione secondo l’articolo 4 (cfr. commento ad art. 4). Nel decidere, Innosuisse si basa se possibile sulle inchieste e decisioni dell’organo di ricerca in seno al quale si è verificato il presunto comportamento scorretto. Questa regola equivale al corrispondente principio previsto dal codice di condotta sull’integrità scientifica. Innosuisse è abilitata a condurre
inchieste autonome soltanto nei casi in cui il potenziale comportamento scorretto non è ancora oggetto di inchieste di terzi.
Il capoverso 5 riprende il motivo di non entrata nel merito per violazione dell’integrità o della buona prassi scientifiche,
previsto all’articolo 54 capoverso 1 della vigente ordinanza sui sussidi, ma precisa che deve trattarsi di sanzioni gravi pronunciate negli ultimi tre anni. Sono considerate «gravi» principalmente le forme di sanzione che hanno conseguenze durature, come per esempio un trasferimento o l’esclusione dagli studi (ma non, invece, p. es. sanzioni pronunciate in forma di avvertimento o di sospensione). L’elenco di cui alle lettere a-e fornisce un filo conduttore per l’esecuzione.
Tuttavia, dato che gli organi di ricerca conoscono forme diverse di sanzione, esso non può essere considerato esaustivo.
1 Accademie svizzere delle scienze (2021): Codice di condotta sull’integrità scientifica, scaricabile da Internet all’indirizzo: https://zenodo.org/record/4710680#.YWkkkxpBxaS.