Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 17 pagine

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Il capoverso 1 definisce il contributo massimo di Innosuisse ai costi generali di progetto, il quale, come per la promozione di progetti d’innovazione internazionali, ammonta solitamente al 70 per cento.

Il capoverso 2 precisa le aliquote massime per i sussidi versati ai vari tipi di beneficiari. I costi diretti di progetto dei partner attuatori, per esempio, possono essere assunti in ragione del 50 per cento al massimo per le piccole e medie imprese e del 25 per cento al massimo per le imprese che superano le dimensioni di una piccola e media impresa. Per le giovani imprese non fa stato l’aliquota massima stabilita per le piccole e medie imprese già affermate, bensì quella prevista dal Consiglio dell’innovazione per la promozione nazionale delle giovani imprese secondo l’articolo 19 capoverso 4. I costi diretti di progetto dei partner di ricerca svizzeri possono essere interamente coperti con sussidi di Innosuisse. Le aliquote massime menzionate sono quelle correnti sia nell’Unione europea sia negli altri Paesi europei. Nell’ambito dell’elaborazione della domanda, i partner di progetto possono decidere liberamente come suddividersi i compiti e l’assunzione dei costi.

I capoversi 3 e 4 disciplinano i costi computabili per il calcolo dei sussidi versati ai partner di ricerca (cpv. 3) e ai partner attuatori (cpv. 4). Per quanto riguarda i partner di ricerca si rimanda al disciplinamento previsto per la promozione di progetti nazionali (cfr. il commento ad art. 9). Tuttavia, per questi progetti sono computabili anche i costi per le misure di coordinamento e i viaggi, poiché nell'ambito internazionale tali costi devono essere sostenuti con maggiore frequenza. Il calcolo dei sussidi versati ai partner attuatori si basa sulla loro partecipazione ai costi generali di progetto. Per questo aspetto si veda il commento all’articolo 55.

Il capoverso 5 rimanda, per il calcolo dell’aliquota di sovvenzionamento per i progetti d’innovazione di giovani imprese (senza partner di ricerca svizzeri), al disciplinamento previsto dal diritto nazionale (cfr. commento ad art. 19). Anche in questo caso, sono computabili aggiuntivamente i costi di coordinamento e di viaggio.

Secondo l’articolo 23 lettera d LASPI, l’eventuale concessione di sussidi a partner di ricerca esteri è disciplinata nell’ordinanza sui sussidi. Questo aspetto deve essere disciplinato soltanto eccezionalmente tra le organizzazioni di promozione cooperanti (cpv. 6).

Art. 55 Partecipazione dei partner attuatori ai costi di progetto

I partner di progetto devono accordarsi in merito alla suddivisione dei compiti di progetto e alle relative prestazioni. Possono (ma non devono necessariamente) stabilire che i partner attuatori debbano coprire una parte delle prestazioni dei partner di ricerca con un contributo finanziario per compensare i loro costi di progetto. I partner di progetto sono liberi di decidere in quale forma vogliono suddividersi il contributo dei partner attuatori e in quale misura vi partecipano. Dal disciplinamento concordato dai partner di progetto dipende la relativa aliquota di sovvenzionamento di Innosuisse.

L’articolo 55 enumera i possibili elementi del contributo dei partner attuatori. I partner di progetto possono concordare liberamente gli elementi che un partner attuatore è tenuto a fornire. Come nel caso dei partner di ricerca, anche per i partner attuatori possono dover sostenere spese per il personale, spese per beni e servizi e costi di coordinamento e di viaggio. La base di calcolo per i sussidi di Innosuisse comprende anche un’eventuale prestazione finanziaria concessa ai partner di ricerca. Tale prestazione deve servire in ogni caso a coprire i costi diretti di progetto di questi ultimi. Le spese per il personale sono calcolate secondo principi molto simili a quelli applicabili per i partner di ricerca, ossia in base ai salari lordi e ai contributi alle assicurazioni sociali.

Art. 56 Sussidi overhead

Il disciplinamento dei sussidi overhead si ispira a quello previsto per la promozione di progetti nazionali (cfr. il commento ad art 12). Questo tipo di sussidi può essere versato soltanto a partner di ricerca, e non invece a partner attuatori.

Sezione 3: Partecipazione alle attività di promozione di organizzazioni e organismi internazionali

Art. 57

Su incarico del Consiglio federale, del DEFR o della SEFRI, Innosuisse può collaborare con organizzazioni e organismi internazionali e in tale ambito prendere provvedimenti e decisioni (art. 3 cpv. 3 LASPI). Attualmente, sulla base di questa disposizione, Innosuisse partecipa tra l’altro a EUREKA, iniziativa europea a favore di progetti di cooperazione transfrontaliera nel campo della ricerca e dello sviluppo industriali orientati al mercato (EUREKA), a programmi cofinanziati dalla Commissione europea nell’ambito del programma quadro per la ricerca Horizon 2020 e all’Enterprise Europe Network (EEN), che aiuta le piccole e medie imprese e le start-up a sviluppare rapporti di cooperazione in Europa e in altri Paesi, a trovare partner idonei per i loro progetti d’innovazione e di ricerca e ad accedere a nuovi mercati.

La partecipazione di Innosuisse ad attività di promozione di organizzazioni e organismi internazionali deve essere sempre concertata con l’organizzazione o l’organismo responsabile in questione (cpv. 1). L’accordo deve essere siglato dal Consiglio federale (o per delega dal DEFR o dalla SEFRI) oppure da Innosuisse, a seconda che debba essere classificato o meno come trattato internazionale. Di principio, Innosuisse non può concludere accordi che vincolano la Svizzera in quanto tale.

Il Consiglio federale disciplina nell’OPQRI la partecipazione ai programmi dell’Unione europea nel campo della ricerca e dell’innovazione. Per i programmi che rientrano nel suo campo d’applicazione, l’OPQRI è determinante anche per Innosuisse (cpv. 2).

Se per la promozione devono essere disciplinati dettagli che non sono regolati né nell’OPQRI né negli accordi presi con le organizzazioni e gli organismi interessati, Innosuisse definisce tali dettagli nella documentazione del bando (cpv. 3).