Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 17 pagine

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I criteri per la determinazione dell’ammontare dei sussidi di Innosuisse (e la contropartita, ossia le prestazioni proprie delle giovani imprese) riprendono quelli definiti all’articolo 19 capoversi 2bise 2terLPRI (cpv. 3). La partecipazione di Innosuisse, per esempio, può aumentare parallelamente ai rischi di realizzazione, ma alla giovane impresa può essere chiesta una prestazione propria più consistente se la sua performance economica è già elevata o sarà elevata grazie alla prospettiva di fondi degli investitori. Con la domanda, i richiedenti presentano una proposta per la ripartizione dei costi tra loro e Innosuisse basata sui criteri menzionati al capoverso 3. Innosuisse esamina la plausibilità della proposta e in caso di bisogno può chiedere di adeguarla. Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere un’aliquota massima per la partecipazione di Innosuisse (cpv. 4). Possono anche fissare un importo massimo e una durata massima. Inoltre, il Consiglio dell’innovazione ha la possibilità di subordinare il versamento dei sussidi alla condizione che la start-up trovi investitori disposti a cofinanziare il suo progetto.

Sezione 4: Sussidi per progetti d’innovazione di piccole e medie imprese

Secondo il nuovo articolo 19 capoverso 3terLPRI, qualora alle imprese svizzere sia precluso l’accesso alle offerte di promozione della Commissione europea destinate a progetti individuali, Innosuisse può promuovere i progetti d’innovazione di giovani imprese e di piccole e medie imprese che presentano un potenziale d’innovazione importante, allo scopo di assicurare una commercializzazione rapida ed efficace e una crescita corrispondente. Per questa promozione sostitutiva, l’avamprogetto di ordinanza prevede norme che si ispirano alla vigente normativa applicabile alla promozione europea da sostituire (e in particolare alla promozione di progetti del programma «Accelerator» del Consiglio europeo per l’innovazione) e che sono molto simili alle regole di promozione previste all’articolo 19 capoverso 3bisLPRI e agli articoli 17- 19 della vigente ordinanza sui sussidi per i progetti d’innovazione di giovani imprese.

Art. 20 Presentazione della domanda

La promozione è diretta alle piccole e medie imprese, tra cui anche le giovani imprese. Tuttavia, se una giovane impresa può beneficiare di una promozione secondo l’articolo 19 capoverso 3bisLIPR, deve essere promossa secondo le regole previste in tale articolo (cfr. supra, commento ad art. 17-19). Un criterio di distinzione determinante per sapere se un progetto è promosso secondo l’articolo 19 capoverso 3bisLIPR o secondo il capoverso 3terdella stessa disposizione è quello dell’ingresso sul mercato: se è già avvenuto, lo strumento giusto è quello previsto all’articolo 16 capoverso 3terLPRI. Perciò, l’articolo 20 della nuova ordinanza sui sussidi pone anche come condizione che l’impresa si sia già posizionata sul mercato (cpv. 1 lett. b). Un’impresa è già posizionata sul mercato ai sensi di questa disposizione se realizza una cifra d’affari significativa con un prodotto o un servizio.

Dato che in questo caso le piccole e medie imprese in questione sono sostenute direttamente con fondi della Confederazione, occorre esaminare se dispongono della capacità finanziaria necessaria (cpv. 1 lett. c) per fornire effettivamente la prestazione propria prevista, al fine di minimizzare il rischio di un impiego sbagliato di fondi pubblici. Questa regola è già applicata con successo nella prassi nell’ambito della promozione internazionale di progetti d’innovazione.

Come già previsto dall’articolo 19 capoverso 3terLPRI, possono essere ammesse soltanto imprese decise a commercializzare in maniera rapida ed efficace i risultati del progetto e ambiscono alla scalabilità, ossia a una crescita più che lineare (cpv. 1 lett. d).

Il capoverso 2 precisa che questa possibilità di promozione è offerta solo sussidiariamente, ossia se a causa dell’esclusione della Svizzera dai pertinenti programmi della Commissione europea (dovuta in particolare alla sua classificazione come Stato terzo non associato) un’impresa svizzera non può accedere a tali programmi per progetti individuali.

Art. 21 Tipi di progetto e criteri di valutazione

Per la valutazione dei progetti delle piccole e medie imprese valgono di principio gli stessi criteri previsti per i progetti d’innovazione dei centri di ricerca e dei partner attuatori. Per i progetti individuali, tuttavia, vengono posti requisiti più severi quanto al contenuto innovativo del progetto (cpv. 1 lett. a). Rispetto ai progetti d’innovazione standard, è richiesto un maggior potenziale di attuare il progetto in modo efficiente, poiché il prodotto o servizio deve essere scalabile (cpv. 1 lett. b). Infine, il progetto deve essere già giunto in fase avanzata, e quindi essere più vicino al lancio sul mercato rispetto ai progetti standard (cpv. 1 lett. c). Ciò significa che di norma il funzionamento dell’oggetto progettato è già stato convalidato nel campo di applicazione.

Art. 22 Calcolo e durata massima dei sussidi

I capoversi 1 e 2 fanno riferimento alla base di calcolo per la determinazione dei costi computabili per i progetti d’innovazione tra partner di ricerca e partner attuatori (art. 9).

Per le spese per il personale valgono gli stessi principi previsti per quelle degli istituti di ricerca nell’ambito di progetti d’innovazione realizzati con partner di ricerca: sono computabili i salari lordi e i contributi alle assicurazioni sociali. Tuttavia, in questo contesto il conteggio delle spese deve sempre essere effettuato comprovando i salari lordi e i contributi del datore di lavoro effettivamente versati, poiché altrimenti non è possibile verificare che queste spese siano state davvero sostenute dall’impresa.

I criteri per la determinazione dell’ammontare dei sussidi di Innosuisse (e la contropartita, ossia le prestazioni proprie delle imprese) riprendono - come quelli previsti per i sussidi alle giovani imprese, quelli definiti all’articolo 19 capoversi 2bise 2ter LPRI (cpv. 3; cfr. anche il commento ad art. 19 cpv. 3).

Le disposizioni d’esecuzione possono prevedere un’aliquota massima per la partecipazione di Innosuisse (cpv. 4). Possono anche fissare un importo massimo e una durata massima.