Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/106: Ordinanza sui sussidi di Innosuisse · 17 pagine

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Art. 41 Criteri di valutazione

I criteri di valutazione legati alla persona sono disciplinati nelle lettere a - c; nel valutare le referenze del richiedente si considerano in particolare le conoscenze preliminari e l’esperienza nella realizzazione di progetti d’innovazione o altrimenti nello sviluppo di metodi, prodotti o servizi innovativi.

Nel valutare l’adempimento del criterio relativo al potenziale di creare un valore aggiunto (lett. d) si può considerare per esempio che la crescita della persona promossa può generare per l’impresa o istituzione di appartenenza un valore aggiunto che potrà avere un’utilità economica o sociale in Svizzera.

La lettera e specifica che il soggiorno deve avere obiettivi precisi: la persona promossa intende realizzare un progetto concreto, oppure acquisire competenze che non possiede ancora in determinati campi di attività. Di norma, gli obiettivi e compiti così definiti devono essere concordati tra i partecipanti.

Infine, tra i criteri di valutazione si tiene conto anche del contributo allo sviluppo sostenibile (lett. g, cfr. commento ad art.

2) e la lettera h concretizza il principio di solidarietà consacrato dall’articolo 20a capoverso 4 LPRI.

Art. 42 Tipi di sussidio ed erogazione

I sussidi di Innosuisse compensano in parte il salario sinora percepito dalla persona altamente qualificata, che durante il soggiorno viene a mancare, e in parte le spese supplementari di viaggio e alloggio inevitabilmente connesse al periodo trascorso in un’istituzione.

Per la copertura dei costi salariali sono previsti due tipi di sussidio e procedura (cpv. 1): se il rapporto di lavoro con il vecchio datore di lavoro è mantenuto, Innosuisse indennizza il datore di lavoro per l’obbligo di pagamento continuato del salario. Se invece tale rapporto di lavoro viene sciolto, Innosuisse versa in luogo e vece una borsa di studio alla persona altamente qualificata.

Innosuisse non copre eventuali spese materiali. Le istituzioni e imprese partecipanti si accordano in merito all’assunzione di questi costi (cfr. il commento ad art. 37 cpv. 2 lett. c).

Art. 43 Calcolo dei sussidi

Ai fini del calcolo dei costi salariali coperti da Innosuisse sono determinanti i salari lordi precedentemente percepiti dalla persona altamente qualificata (cpv. 1). Innosuisse copre la quota corrispondente al tasso di occupazione presso l’istituto ospitante, vale a dire, per esempio, il 50 per cento del salario lordo a tempo pieno se il tasso di occupazione nell’istituto ospitante è pari al 50 per cento. Inoltre, se la persona promossa rimane impiegata presso l’impresa di appartenenza, Innosuisse copre anche i contributi del datore di lavoro. Ma se la persona promossa riceve invece una borsa di studio, non deve per questo doversi assumere una lacuna nei contributi alle assicurazioni sociali. Perciò Innosuisse versa anche in questo caso i contributi comprovati che la persona promossa versa a titolo indipendente alla cassa di compensazione competente (cpv. 2 e 3).

Innosuisse copre i costi supplementari di viaggio e alloggio se non eccedono gli importi massimi eventualmente previsti dalle disposizioni d’esecuzione (cpv. 4).

In totale, versa al massimo 300 000 franchi per persona promossa.

3.5 Capitolo 5: Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie

Sezione 1: Mentorato per l’innovazione

Art. 44 Scopo

Nell’articolo sullo scopo del mentorato per l’innovazione sono descritti i quattro diversi tipi di prestazioni di mentorato. Per ogni tipo di prestazione è previsto un accredito distinto (cfr. al riguardo anche l’art. 46). Rispetto a oggi, i vari tipi di prestazione vengono raggruppati diversamente. Ora è previsto un mentorato per una (breve) valutazione iniziale di un progetto d’innovazione, seguito, se il progetto è promettente, da un mentorato completo per l’avvio del progetto per istradare quest’ultimo verso una promozione ottimale. Se una domanda di promozione è stata respinta, il progetto può ancora essere sottoposto a una breve valutazione nell’ambito del mentorato volto alla valutazione della bocciatura della domanda, e se si tratta di un progetto promettente è ancora possibile, infine, un mentorato completo per la sua rielaborazione.

Tutte le prestazioni sono fornite nell’ottica di promuovere progetti d’innovazione, in particolare nell'ambito della promozione nazionale o internazionale. Grazie a questa soluzione si otterrà il maggior numero possibile di progetti meritevoli di essere promossi.

Art. 45 Presentazione della domanda

Come ora, possono presentare domanda di accredito per il mentorato tutte le piccole e medie imprese presenti in Svizzera, a patto che dimostrino un fabbisogno di consulenza che può essere coperto con almeno una delle prestazioni previste all’articolo 44 (cpv. 1). A tal fine devono illustrare il loro progetto d’innovazione e specificare la prestazione di sostegno di cui necessitano e a quale scopo. Tale fabbisogno non può essere presunto se un’impresa ha già beneficiato di una prestazione analoga fornita da Innosuisse o da un’altra organizzazione (cpv. 2).

Ora, per entrambi gli accrediti di consulenza (avvio e rielaborazione di un progetto), potranno presentare domanda soltanto le imprese che hanno già saputo convincere un mentore accreditato da Innosuisse per svolgere attività di consulenza (cpv. 3). Questo obiettivo può essere raggiunto richiedendo preliminarmente una piccola prestazione di consulenza (prima valutazione o valutazione della bocciatura di un progetto). Ma le imprese possono riuscire a reclutare un mentore anche altrimenti. Questa regola assicura che siano concessi accrediti soltanto a imprese con progetti d’innovazione che a giudizio di uno specialista presentano un certo potenziale di successo.